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      Nel secondo caso b) la sanzione del divieto generale ha luogo col riferirsi alla misura penale contenuta nel § 89 della II parte del Codice penale; tuttavia le Autorità di Polizia sono autorizzate a sostituire in casi speciali alle pene portate del citato paragrafo quelle di cui sì è detto agli articoli 1.°, 2.° e 3.°
      Il divieto comincia ad avere effetto per la sanzione penale, riguardo ai divieti indicati nella lettera a), immediatamente dopo firmato il processo verbale d'intimazione, da assumersi di volta in volta sopra tali divieti, e da conservarsi poi presso l'Autorità provinciale di Polizia, e, riguardo ai divieti indicati alla lettera b), ventiquattro ore dopo che il divieto sarà stato pubblicamente affisso nei luoghi a ciò destinati.
      La procedura penale ha luogo come nelle contravvenzioni di Polizia che non sono comprese fra le gravi trasgressioni politiche. L'Autorità provinciale di Polizia pronuncia la decisione, contro cui si può produrre riclamo alla Presidenza del Governo, non più tardi però delle ventiquattro ore dall'intimazione della medesima.
      Il riclamo non toglie che, prima che non sia evaso, l'Autorità provinciale di Polizia non possa dare quelle disposizioni che troverà opportune, affinchè nè il condannato possa di nuovo incorrere nella stessa contravvenzione, nè sottrarsi all'esecuzione della pena.
      Ordinando la pubblicazione delle presenti misure di rigore, rese necessarie dall'urgenza delle circostanze, Sua Maesta' confida che i tranquilli abitanti del Regno Lombardo-Veneto non vi ravviseranno che un nuovo atto di paterno provvedimento per la repressione di uno spirito di vertigine insinuatosi dall'estero e fomentato da alcuni turbolenti, o imprudenti, o protervi, il quale minaccia da vicino la tranquillità morale e il materiale ben essere del Regno Lombardo-Veneto.


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Cronaca della rivoluzione di Milano
di Leone Tettoni
Editore Wilmant Milano
1848 pagine 255

   





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