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      § 11.
     
      Solo nel caso, che il Tribunale Criminale creda per importanti circostanze mitiganti d'implorare la Sovrana grazia per la condonazione della pena di morte, o che per essere già stata eseguita la pena di morte contro uno o più dei principali colpevoli, si sia già dato un esempio di salutare terrore bastante a ristabilire la tranquillità, la sentenza viene sottoposta alla superiore e suprema autorità, che procede secondo le norme generali.
     
      § 12.
     
      Contro gli altri individui, la di cui colpabilità venne constatata dall'inquisizione d'un delitto praticata in via di giudizio statario, ma ai quali non è applicabile il § 9, si procede per la determinazione della pena secondo le norme generali del Codice penale, relative al delitto per cui ebbe luogo l'inquisizione. Riguardo alla notificazione e all'esecuzione della sentenza restano ferme anche in questi casi le disposizioni dei precedenti §§ 9 e 10.
     
      § 13.
     
      Contro le persone sottoposte al giudizio statario per la grave trasgressione di polizia del tumulto, si pronuncierà la sentenza secondo le norme del Codice penale per le gravi trasgressioni di polizia, e questa sarà tosto eseguita. Non si fa luogo contro tale decisione nè al ricorso, nè alla domanda di grazia.
     
      § 14.
     
      Degli atti del giudizio statario si tiene il protocollo a norma del § 513 della Parte I del Codice penale, e per riguardo a quelle inquisizioni, ove la sentenza sarà stata eseguita senza averla prima sottoposta all'autorità superiore, si trasmetterà il protocollo al Tribunale Criminale superiore al più tardi entro tre giorni dopo chiuso il giudizio statario.


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Cronaca della rivoluzione di Milano
di Leone Tettoni
Editore Wilmant Milano
1848 pagine 255

   





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