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      Non è forse anzi la conoscenza delle leggi dell’idrostatica che permette agli uomini di influire efficacemente a modificare il corso dei fenomeni pei quali esse sussistono?
      Anche qui di nuovo, come nel caso precedente, non si tratta dunque che di un malinteso, dipendente dalla mancanza d’un concetto sufficientemente chiaro di ciò che s’intende per legge nelle scienze fisiche.
      Come benissimo si esprime A. Naville nel suo recente saggio sulla classificazione delle scienze,(76) qualunque legge scientifica, non esprimendo altro che il costante accompagnarsi di certi fenomeni a certi altri, è sempre suscettibile di essere enunciata sotto la forma seguente: se e dovunque il tale fatto si verifica o si è verificato, si verifica pure, o si sarà verificato, il tale altro fatto o insieme di fatti.
      La verità di una legge è quindi compatibile, in ciascun caso speciale, tanto col verificarsi quanto col non verificarsi dei fatti di cui in essa si parla, poiché ciò che essa asserisce non è che il tale o il tal altro fatto avvenga, o non avvenga, ma solo quali siano i fatti da cui esso è accompagnato quando avviene, o da cui sarebbe accompagnato nel caso che avvenisse.
      Per adoperare un paragone atto a chiarire questo concetto, forse un po’ troppo astratto, si potrebbe dire che il sussistere di un certo numero di leggi naturali per un dato ordine di fenomeni è tanto lontano dall’essere incompatibile con una limitata dipendenza di tali fenomeni dalla volontà dell’uomo, come, per esempio, l’esistenza di una rete ferroviaria è lungi dal determinare in modo unico il movimento dei treni che la percorrono.


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Scritti filosofici
di Giovanni Vailati
pagine 483

   





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