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      ) Dopo ciò non saprei mai come possa dirsi, che la tortura per sé sia un male da poco. Non nego che un giudice umano potrà temperare la ferocia di questa pratica, ma la legge non è certamente mite, né i dottori maestri lo sono punto. Veggasi con qual crudeltà il Zigler descrive questa inumanissima pratica "Oltre lo stiramento, con candele accese si suole arrostire a fuoco lento il reo in certe parti del corpo; ovvero alle estremità delle dita si conficcano sotto l'unghie de' pezzetti di legno resinoso, indi si appiccica il fuoco a que' pezzetti; ovvero si pongono a cavallo sopra un toro o asino di bronzo vacuo, entro cui si gettano carboni ardenti, e coll'infuocarsi del metallo acerbamente e con incredibili dolori si cruciano." Tali sono i precetti che dà questo dottore, di cui ecco le parole originali: Praeter expansionem, carnifices cutem inquisiti cadentibus luminibus in certis corporis partibus lento igne urunt; vel partes digitorum extimas immissis infra ungues piceis cuniculis, iisque postmodum accensis per adustionem inquisitos excruciant; aut etiam tauro vel asino ex metallis formato, ut incalescenti paullatim per ignes injectos, tandemque per auctum calorem nimium doloribus incredibilibus insidentes urgeant, delinquentes imponunt. Farinaccio istesso parlando de' suoi tempi asserisce che i giudici, per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti; eccone le parole: Judices qui propter delectationem, quam habent torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species.


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Osservazioni sulla tortura
di Pietro Verri
1804 pagine 93

   





Zigler Praeter Judices