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      Dopo ciò convien pure accordare, e sull'esempio delle unzioni pestifere e sulle dottrine de' maestri della tortura, ch'ella è crudele e crudelissima e che se al giorno d'oggi la sorte fa che gli esecutori la moderino, non lascia perciò di essere per se medesima atroce e orribile, quale ognuno la crede, e queste atrocità e questi orrori legalmente autorizzati può qualunque uomo nuovamente soffrirli, sintanto che o non sia moderata con nuove leggi la pratica, ovvero non sia abolita. Né gli orrori della tortura si contengono unicamente nello spasimo che si fa patire, spasimo che talvolta ha condotto a morire nel tormento più d'un reo; ma orrori ancora vi spargono i dottori sulle circostanze di amministrarla. Il citato Bossi asserisce, che se un reo confessa invitato dal giudice con promessa che confessandosi reo non gli accaderà male, la confessione è valida e la promessa del giudice non tiene. Il Tabor dice che anche a una donna che allatti si può benissimo dar la tortura, purché non accada diminuzione di alimenti al bambino: Etiam mulieri lactanti torturam aliquando fuisse indictam, cum ea moderatione ne infanti in alimentis aliquid decedat, quam declarationem facile admitto. Per dare poi la tortura a un testimonio, basta che egli sia di estrazione vile perché sia autorizzato il tormento: Vilitas personae est justa causa torquendi testem, e il Claro asserisce che basta vi siano alcuni indizj contro un uomo, e si può metterlo alla tortura; e in materia di tortura e di indizj, non potendosi prescrivere una norma certa, tutto si rimette all'arbitrio del giudice: Sufficit adesse aliqua indicia contra reum ad hoc, ut torqueri possit.


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Osservazioni sulla tortura
di Pietro Verri
1804 pagine 93

   





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