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      .. In hoc autem quae dicantur indicia ad torturam sufficientia scire debes, quod in materia judiciorum et torturae propter varietatem negotiorum et personarum, non potest dari certa doctrina, sed remittitur arbitrio judicis. La sola fama basta perché, se il giudice lo vuole, sia un uomo posto alla tortura. Basti un solo orrore per tutti; e questo viene riferito dal celebre Claro Milanese, che è il sommo maestro di questa pratica. "Un giudice può, avendo in carcere una donna sospetta di delitto, farsela venire nella sua stanza secretamente, ivi baciarla. accarezzarla, fingere di amarla, prometterle la libertà affine d'indurla ad accusarsi del delitto, e con tal mezzo un certo reggente indusse una giovine ad aggravarsi di un omicidio, e la condusse a perdere la testa" Acciocché non si sospetti che quest'orrore contro la religione, la virtù e tutti i più sacri principj dell'uomo sia esagerato, ecco cosa dice il Claro: Paris dicit, quod judex potest mulierem ad se adduci facere secreto in camera, et eidem dicere quod vult eam habere in suam, et fingere velle illam deosculari et ei pollicere liberationem; et quod ita factum fuit a quodam regente qui quamdam mulierem blanditiis illis induxit ad consfitendum homicidium, quae postea decapitata fuit.
      Non credo di essere acceso da molto entusiasmo, se dico essere la tortura per se medesima una crudelissima cosa, essere orribile la facilità, colla quale può farsi soffrire ad arbitrio di un solo giudice nella solitudine del carcere, ed essere veramente degna della ferocia de' tempi delle passate tenebre la insidiosa morale, alla quale si ammaestrano i giudici da taluno de' più classici autori.


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Osservazioni sulla tortura
di Pietro Verri
1804 pagine 93

   





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