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      Ita utrique sexui irterdicta superstitio est: proposita poena capitis, et domorum destructionis iis qui in ea perseverarent, aut tecto reciperent, alioque juvarent. Et subsequente anno, mense januario, Gufredus cardinalis sub titulo Sancti Marci, legatus pontificius, Mediolanum ingressus, lege sanxit (de comuni tamen archiepiscopi, ordinariorum, et populi consensu) ut praetor damnatos judicio ecclesiastico, intra decem dies capitali poena afficiat411; e il Corio, nella sua storia, ci ha conservato lo statuto che allora si fece, e lo riferisce colle seguenti parole: In nome di Dio mille ducento vintiocto, ad uno giorno de zobia, al tredecimo de genaro, inditione seconda, in publica concione convocata a sono di campana secondo il solito: Che ne lo advenire niuno heretico dovesse stare né dimorare ne la città de Milano... Che qualunque persona a sua libera voluntate potesse prendere ciascuno heretico. Item, che le case dove erano ritrovati, si dovessino ruinare, e li beni in epse si ritrovavano, fusseno pubblicati412. Dal che pare evidente che il rigore delle legge penali contro gli eretici veramente nascesse nel 1228. L'arcivescovo di Milano in que' tempi era Enrico da Settala, ed era un attivo cooperatore coll'inquisitore per eliminare gli eretici. Dal gran numero delle sètte improvvisamente scoperte, è facile l'argomentare che un gran numero di cittadini doveva essere poco contento di queste nuove leggi. In fatti l'arcivescovo fu bandito. Perciò vennero scomunicati da un legato pontificio il podestà e il consiglio di Milano.


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Storia di Milano
di Pietro Verri
pagine 1182

   





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