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      3.
     
      COROLLARIO: ISTORIA FONDAMENTALE DEL DIRITTO ROMANO.
     
      Le cose qui ragionate d'intorno alle tre spezie della ragione posson esser i fondamenti che stabiliscono la storia del diritto romano. Perché i governi debbon esser conformi alla natura degli uomini governati, come se n'è proposta sopra una Degnità; - perché dalla natura degli uomini governati escon essi governi, come per questi Princìpi sopra si è dimostrato; - e ché le leggi perciò debbon essere ministrate in conformità de' governi e, per tal cagione, dalla forma de' governi si debbono interpetrare (lo che non sembra aver fatto niuno di tutti i giureconsulti ed interpetri, prendendo lo stesso errore ch'avevano innanzi preso gli storici delle cose romane, i quali narrano le leggi comandate in vari tempi in quella repubblica, ma non avvertono a' rapporti che dovevano le leggi aver con gli stati per gli quali quella repubblica procedé; ond'escono i fatti tanto nudi delle loro propie cagioni le quali naturalmente l'avevano dovuto produrre, che Giovanni Bodino, egualmente eruditissimo giureconsulto e politico, le cose fatte dagli antichi romani nella libertà, che falsamente gli storici narrano popolare, argomenta essere stati effetti di repubblica aristocratica, conforme in questi libri di fatto si è ritruovata): - per tutto ciò, se tutti gli adornatori della storia del diritto romano son domandati: - perché la giurisprudenza antica usò tanti rigori d'intorno alla legge delle XII Tavole? perché la mezzana, con gli editti de' pretori, cominciò ad usare benignità di ragione, ma con rispetto però d'essa legge? perché la giurisprudenza nuova, senz'alcun velo o riguardo di essa legge, prese generosamente a professare l'equità naturale?


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Principj di scienza nuova
di Giambattista Vico
pagine 534

   





Degnità Princìpi Giovanni Bodino XII Tavole