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      Tanto è soave la divisione de' campi che narra Ermogeniano giureconsulto, e di buona fede si è ricevuta da tutti gl'interpetri della romana ragione! E da questo primo antichissimo principio di cose umane, donde ne incominciò la materia, sarebbe ragionevole incominciar ancor la dottrina ch'insegna De rerum divisione et acquirendo earum dominio. Tal custodia de' confini è naturalmente osservata nelle repubbliche aristocratiche, le quali, come avvertono i politici, non sono fatte per le conquiste. Ma, poi che, dissipata affatto l'infame comunion delle cose, furono ben fermi i confini de' popoli, vennero le repubbliche popolari, che sono fatte per dilatare gl'imperi, e finalmente le monarchie, che vi vagliono molto più.
      Questa e non altra dev'essere la cagione perché la legge delle XII Tavole non conobbe nude possessioni; e l'usucapione ne' tempi eroici serviva a sollennizzare le tradizioni naturali, come i miglior interpetri ne leggono la diffinizione che dica «dominii adiectio», aggiunzione del dominio civile al naturale innanzi acquistato. Ma, nel tempo della libertà popolare, vennero, dopo, i pretori ed assisterono alle nude possessioni con gl'interdetti, e l'usucapione incominciò ad essere «dominii adeptio», modo d'acquistare da principio il dominio civile; e, quando prima le possessioni non comparivano affatto in giudizio, perché ne conosceva estragiudizialmente il pretore, per ciò che se n'è sopra detto, oggi i giudizi più accertati sono quelli che si dicono «possessorii».
      Laonde, nella libertà popolare di Roma in gran parte, ed affatto sotto la monarchia, cadde quella distinzione di dominio bonitario, quiritario, ottimo e finalmente civile, i quali nelle lor origini portavano significazioni diversissime dalle significazioni presenti: il primo, di dominio naturale, che si conservava con la perpetua corporale possessione; - il secondo, di dominio che potevasi vindicare, che correva tra plebei, comunicato loro da' nobili con la legge delle XII Tavole, ma ch'a' plebei dovevano vindicare, laudati in autori, essi nobili, da' qual'i plebei avevano la cagion del dominio, come pienamente sopra si è dimostrato; - il terzo, di dominio libero d'ogni peso pubblico nonché privato, che celebrarono tra essoloro i patrizi innanzi d'ordinarsi il censo che fu pianta della libertà popolare, come si è sopra detto; - il quarto ed ultimo, di dominio ch'avevan esse città, ch'or si dice «eminente». Delle quali differenze, quella d'ottimo e di quiritario da essi tempi della libertà si era di già oscurata, tanto che non n'ebbero niuna contezza i giureconsulti della giurisprudenza ultima.


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Principj di scienza nuova
di Giambattista Vico
pagine 534

   





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