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      Così, con le cautele, ritornarono i patti cautelati nell'atto della mancipazione, che «stipulati» si dissero da' giureconsulti romani, che sopra truovammo detti da «stipula» che veste il grano; e sì nello stesso senso ch'i dottori barbari, da esse investiture, dette anco «infestucazioni», dissero «patti vestiti», e i patti non cautelati, con la stessa significazione e voce, da entrambi si dissero «patti nudi».
      Ritornarono le due spezie di dominio diretto ed utile, ch'a livello rispondono al quiritario e bonitario degli antichi romani. E nacque il dominio diretto come tra' romani era nato prima il dominio quiritario, che noi truovammo nel suo incominciamento essere stato dominio de' terreni dati a' plebei da' nobili; dalla possessione de' quali se questi fussero caduti, dovevano sperimentare la revindicazione con la formola «Aio hunc fundum meum esse ex iure quiritium», in tal senso (come abbiamo sopra dimostro) ch'essa revindicazione non altro fusse ch'una laudazione di tutto l'ordine de' nobili (che nell'aristocrazia romana aveva fatto essa città) in autori, da' quali essi plebei avevano la cagione del dominio civile, per lo quale potevano vindicar essi fondi. Il qual dominio dalla legge delle XII Tavole fu sempre appellato «autoritas», dall'autorità di dominio ch'aveva esso senato regnante sul largo fondo romano, nel quale il popolo poi, con la libertà popolare, ebbe il sovrano imperio, come sopra si è ragionato.
      Della qual «autorità» della barbarie seconda, alla quale, come ad innumerabili altre cose, noi in quest'opera facciam luce con le antichità della prima (tanto ci sono riusciti più oscuri de' tempi della barbarie prima questi della seconda!


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Principj di scienza nuova
di Giambattista Vico
pagine 534

   





XII Tavole