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      Il legislatore esclude soltanto i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per temporanee obbligazioni di privati, e la fondazione di amministrazioni, meramente private, a favore di una o più famiglie determinate e specificatamente indicate dal fondatore; perocchè le prime stanno sotto l'egida del diritto costituzionale di associazione, le altre sotto quella del diritto individuale e domestico.
      Rispetta le tavole di fondazione, gli speciali regolamenti e le antiche consuetudini circa lo scopo e l'amministrazione delle singole Opere pie; ma, cessando tale amministrazione statutaria o regolamentare, vi provvede col Decreto reale, udito il voto della Deputazione provinciale. E quando venisse a mancar il fine di un'Opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, o l'amministrazione e la direzione di essa, stabilisce che il fine possa mutarsi, e gli statuti e le amministrazioni o direzioni riformarsi, discostandosi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori, e lasciandone la iniziativa e proposta ai Consigli comunali o provinciali, sulla quale decide il Decreto reale, previo l'avviso della Deputazione provinciale e il voto favorevole del Consiglio di Stato.
      Aveva io dunque ragione di credere che in sedici anni lo spirito di questa legge tanto lodata avrebbe informato il corpo delle Opere pie.
      Nel libro intitolato: Studio di Sociologia, che contiene i più profondi pensieri della mente inglese intorno alla questione sociale, Herbert Spencer dimostra le numerose e straordinarie difficoltà che circondano questo studio.


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La miseria in Napoli
di Jessie White Mario
Editore Le Monnier Firenze
1877 pagine 277

   





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