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Biblioteca Storico-Topografica degli Abruzzi

Camillo Minieri-Riccio
Pe' tipi di Vincenzo Priggiobba Napoli, 1862, pagine 470

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   estratta dagli alberi, non mai la minerale, e molte altre ragioni addussero per sostenere la ottenuta grazia. Si venne perciò a lite innanzi alla Regia Camerata quale avendo incaricato di rapportare all'oggetto l'amministratore Pecorari, costui fu di parere favorevole a Costanzo e Farina. Se ne gravò 1' arrendamelo e si venne perciò ad un giudizio di revisione nella Camera della Sommaria. Questa allegazione adunque composta a sostenere le ragioni dell' arrendamelo cita le capitolazioni fatte nel settembre del 154-6 del Viceré D. Pietro di Toledo con i banchieri fiorentini Raffaello Azzaioli e Giuliano della Tovaglia, a' quali diede in fitto l'ar-rendamento de' ferri, dell'acciaio e della pece, e ne riporta dei brani. Tratta della istituzione di questo arrendamento crealo da Federico II Imperadore, e delle sue leggi emanate all'uopo. Indi ragiona de' tre ripartimenti dell' arrendamento del ferro, cioè il 1° che comprende Terra di Lavoro, la Calabria ed i due Principati ; il 2° Terra di Otranto, Bari e Basilicata ; il 3° Abruzzo, Capitanala e Contado di Molise. Alla fine discorre della origine di queir arrendamento e delle sue leggi , e come quel fossile nel detto luogo fosse palese a' nostri maggiori.
   100. Per l'attuale Arrendatore de'Ferri delle Province di Abruzzo , Capitanata eie. Con alcuni pochi negozianti di esse — inht di pag. XXXVIII. numerate.
   L'autore è Pietro Andreotti ; il suo nome però non vedesi impresso nè in fronte nè in fine a questa allegazione.
   L'arrendatore de' ferri della provincia degli Abruzzi, di Capitanata, del Contado di Molise, di Bari, di Lecce e di Basilicata avea chiesto ed ottenulo ordini che a suo favore si fosse pagata la terziaria intiera per tutti i ferri filali che s'immettessero, i quali eccedessero la grossezza del modello rimesso in Abruzzo dalla Reale Sopraintendenza, la quale era equivalente a quella di una moneta di grana dodici ; e per gli altri ferri filati di eguale o minore circonferenza si pagassero a suo beneficio tre tari per cia-scuua oncia, senza che gli artefici ardissero di metterli al fuoco. I negozianti abruzzesi e di Capitanata soli si opposero a questi ordini, ed allora l'arrendalore ricorse al Sovrano non solo per la conferma di quelli, ma chiedendo ancora in forza delle capitolazioni, che si fòsse mantenuta la prelazione nella compra de'ferri filati e degli altri ferri lavorati, pe' quali in immissione non se ne pagasse la terziaria, non opponendosi che i ferri filati non bisognanti di altra manifattura, potessero contrattarsi, pagandosi però i tre tari per ciascuna oncia e col divieto espresso di mandarsi al fuoco per altro uso. Si diede quindi principio al giudi-