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seppe Longobardi. Con la licenza della Rev. Corte Vescovile Aprutina si concorda quanto segue:
I Padri esentati dal pagare le Decime, compensano questa esenzione cedendo al Capitolo «un fondo arativo di capacità di una tomolata, una quarta e coppi due» in contrada Paglierni, e« una superficie di viti piantata sopra il solo di detto Rev. Capitolo, in contrada del piano della Monica». I Padri dovranno però pagare le Decime su i beni donati a d.o Monastero da Salvatore Salvatori al predetto religioso di detto Ordine sotto il nome di fra Giacinto, e di altri beni acquirendi in qualsiasi modo nel futuro. I Canonici condiscendono e cedono ai Frati la confraternita del Rosario con patto però che lasciando i Frati Montorio la confraternita con i beni torna di diritto nella Collegiata di S. Rocco.
« Ill.mo e Rev.mo Si.re. L'Arciprete e Can.ci dell'insigne Collegiata di S. Rocco di Montorio, et il P. Priore dell'Ordine de Predicatori del Ven. Monastero di d.o luogo coll'infrascritti Padri stanzianti, umilis.mi servi di V.S. Ill.ma, supplicando espongono come vertendo nella Sua Rev. Corte fra essi lite per la trasportazione della Confraternita del SS. Rosario nella chiesa di d.o Monastero, trovandosi eretta in quella d'essi Arciprete e Canonici, e per il pagamento delle Decime, a quale non intendevano soccombere essi Padri a tenore dell'Istromento inito in tempo della fondazione di d.o Monastero, siano venuti ad un'amichevole Concordia mediante l'efficacia del M.R.P. Mam-belli di d.o Ordine, anco per sentimento di V. S.. Ill.ma, nella quale s'è Concluso che debba passare d.a Confraternita nella Chiesa di d.i Rev. Padri, non solo con tutti i stabili, di cui essa è posseditrice, ma coll'infrascritti mobili, cioè Quadro con tutti i Misteri, la lampada d'argento, sei Cancellieri d'otone, sei Candellieri di legno indorati, Cartagloria e Croce, la metà delle giarre indorate, sei fiori di seta e tutti i fiori vecchi, un Crocciasse di processione colla Bandinella, due coscini di lama d'argento, un palliotto di due faccie, tutte le corone, la metà della tovaglie, tutti li Sac-chi e Rocchetti, due Casse; et all'incontro resta in essa Chiesa et a disposizione dell'Arciprete e Canonici Supplicanti, con la Cappella la Statua della Madonna SS.ma, tempo fa passata nella Cappella del Cannine sotto quel titolo, una colla Corona di argento et altri mobili ad uso di d.a Statua, una colli restanti Candellieri e giarre di legno indorati, fiori di seta, tovaglie, Coscini, sottocoppa d'argento, et altri mobili che restano dopo la consegna che si farà a d.i Padri e Confrati di d.a Ven. Confraternita erigenda in d.o Convento, Pianeta e Tonicelle di damasco, e per le decime da pagarsi colle rendite provenientino dalli Fondi dotali di d.o Monastero, per disposizione del Fondatore quondam Gregorio Falchiti! posseduti, debbano contentarsi di ricevere un terreno arativo sito in Contrada di Paglierno, et una superficie di vigna sopra il solo d'essa Collegiata in Centrata del Piano della Monica, pertinenze di d.o luogo, a fine li frutti di d.i Fondi siano compensativi del pagamento delle Decime tanto di grano quanto di mosto, restando sempre a favore d'essa insigne Collegiata d'esiggere le Decime da Coloni di d.i Fondi dotali, et enfiteuti, conforme per il passato incontrovertibilmente si sono esatte, e si esiggono, non ostante la cessione pred.a con la quale unicamente si fa esente da d.o pagamento esso Monastero, e se bene d.a Concordia sia d'eviden-tissimo utile dell'Arciprete e Canonici Supplicanti, ad ogni modo senza l'assenso di V. S. Ill.ma non si porrà in esecuzione, che per ciò la Supplicano degnarsi im-partirglilo, ad oggetto possa fprmarsine le dovute cautele fra essi supplicanti, maggiormente per parte delli riferiti Padri se ne tiene il permesso de loro Superiori, che il tutto lo riceveranno a grazia, quod Deus etc. Io D. Giov. Arciprete Angeletti supplico ut supra. Io D. Gius. Can.co Paolini supplico ut supra, Io D. Simone Can. Celestini suppl. ut s., Io D. Gius. Can. Caroselli suppl. ut s., Io D. Gius. Can. Calandra suppl. ut s., Io D. Giov. Can. Ricci suppl. ut s., Io D. Francesco Can. Barras-su suppl. ut. s., Io D. Patritio Can. Patritii suppl. ut s., Io D. Gregorio Can. For-gella suppl. ut s., Io Fra Gundisalvo Barbetta Lettore e Priore del Convento di S. Gregorio suppl. ut. supra, Io Fra Giuseppe Longobardi Lettore supp. ut. s., Io Fra Giambatta de luliis Lettore del Convento suppl. ut supra».
Il Vicario Generale Aprutino Pietro Antonio Raimondi in data 29 luglio 1733, riconosce l'utilità di questa Concordia e la Corte Vescovile Aprutina in data 6 agosto 1733 la autorizza a firma del Vescovo Tornmaso Alessio de Rubeis.
voi. 19 f. 9r (Montorio 1 aprile 1734). Giovanni Antonio di Giampietro è procuratore delle Fraternite del Sacramento e del Rosario in Faieto.