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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
Francesco Savini
Forzani e C., 1895, pagine 612

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Cap. XX - Giurisdiz. varie nel per. delle fazioni e delle signorie (1388-1507). 3 19
   CAPITOLO XX.
   Giurisdizioni varie nel comune teramano durante il periodo delle fazioni e delle signorie (1388-1507).
   SOMMARIO: i. Giurisdizione regia esercitata dal giustiziere della provincia e dal capitano della città. — 2. Giurisdizione dei dominatori di Teramo nella forma cittadina italiana e in quella feudale del regno. — 3. Giurisdizione dei nobili cittadini sui proprii vassalli in Teramo. — 4. Giurisdizione temporale del vescovo aprutino. — 5. Varii e vasti diritti del comune teramano non considerati negli statuti del 1440. — 6. Disposizioni generali di questi sull' esercizio della giurisdizione municipale. — 7. Competenza civile e procedura del giudice cittadino. — 8. Competenza e procedura criminale dello stesso esercitata solo con le pene pecuniarie. — 9. Competenza e procedura del medesimo sui delitti campestri o danni dati. — io. Giurisdizione amministrativa del comune. — 11. Conclusione della narrazione del periodo delle fazioni e delle signorie e di quella di tutto il medio évo: decadenza dello spirito di libertà municipale generale in Italia al chiudersi di quest'evo e parallelo tra il comune nostro e quelli degli Abruzzi e delle Marche in queste condizioni ; cagioni probabili particolari e generali di siffatto decadimento.
   i. Abbiamo parlato nel precedente capitolo dell'organismo del nostro comune durante questo periodo; avremmo potuto pur farvi entrare 1' argomento della sua giurisdizione e quello delle altre varie che vi campeggiavano, siccome appunto si è fatto pei periodi precedenti : ma siccome per questo capo abbonda la materia e conviene ordinarla, così ci troviamo costretti a comporre di esse varie giurisdizioni un capitolo speciale. Anche in questo, è uopo notare, noi usufruiremo, come nel precedente, lo studio già da noi fatto sugli statuti teramani del 1440 (i), in quella parte che riguarda siffatte giurisdizioni, compendiandolo però e adattandolo al caso presente, e ciò, ben inteso, senza trasandare gli altri coevi documenti.
   E incominciando, coin'è di ragione, dalla suprema giurisdizione, la regia, diremo eh* essa esercitavasi fuor di Teramo dal giustiziere della provincia dell' ulteriore Abruzzo (comprendente
   (i) FR. SAVINI, Studio sugli Stai, teramani del 1440, Firenze, 1889; parte II «giuridica», pp. 41-71.

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