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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
Francesco Savini
Forzani e C., 1895, pagine 612

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Cap. XXI - Sua costituzione oligarchica nel per. del patriziato (1507-1770). 3 49
   eleggere i dieci decurioni per ciascuno: i° I nobili privilegiati e quelli che avevano il padre e l'avo dottori in legge; 2° I mercanti, i medici e i chirurg'; 3° I coloni (massari) e gli artigiani(i). La stessa divisione avvertesi pure nella legge data per Andria (2). Il regio dispaccio per Brindisi dei 13 di giugno del 1789, sottoscritto dal noto ministro Giovanni Acton e riferito in tutta la sua lunghezza dal Faraglia (3), parla ancora più chiaro e con calore tanto democratico quanto si potrebbe aspettare da un moderno e liberale legislatore. Il celebre uomo di Stato, seguendo 1* esempio e la tradizione del Tanucci, dopo aver detto che la classe degli agricoltori e degli artigiani « incomincia, mercé i lumi del Secolo « e l'imparziale rettitudine di chi governa, a godere presso ogni « Nazione i riguardi » meritati ed aver dichiarata la medesima « la più laboriosa e la più utile, ma sventuratamente finora la « più obliata », ordina eh' essa abbia parte, nel nuovo ordinamento della città, al governo municipale e che « da ora innanzi gli Am-« ministratori dell' Università di Brindisi sieno un sindaco e quattro « eletti; che il sindaco, e due degli eletti stessi si prendano dal « primo e secondo ceto (nobile e civile) e gli altri due eletti dal « terzo (popolare); che il sindaco e i quattro eletti amministrino « unitamente, ma solo per un anno; e siano tutti egualmente te-« nuti al rendimento de' conti : e che 1' elezione di tutti e cinque « si faccia dai ventiquattro riferiti decurioni ». Nella vicina Aquila poi, ove i nobili erano tenacissimi de' loro prjvilegii e, ciò non ostante, aveano dovuto patire uno strappo a questi con l'elezione nel 1778 di un civile, invece del solito nobile, ali'ufficio di dottore, i lunghi litigii ebbero pure un eguai termine, col seguente regio decreto, nel dicembre del 1790, recentemente dato alle luce (4) : « i° Nell'Aquila dev'esservi un Magistrato, com-« posto di cinque persone : un Camerlengo ed un Grassiere del «Ceto Nobile; un Dottore del Ceto Civile; un Mercante, ed « un Eletto del popolo. 2° Questi cinque siano eletti da' Capi « di Famiglia, adunati in generale Parlamento. 3° Vi sia col « Magistrato de' Cinque un Reggimento di 48 Decurioni da « eleggersi dagli stessi Capi di Famiglia, un terzo per ciascuno
   (1) FARAGLIA, op. cit., p. 258.
   (2) FARAGLIA, op. cit., p. 259.
   (3) FARAGLIA, op. cit., pp. 260-264.
   (4) E. CASTI, « Le riforme della costituzione del magistrato aquilano dal 1270 al 1800», in Bollettino della Soc.Stor. abru^. an. 1889, puntata II, p. 130.

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