CORRIERE ABRUZZESE - Annata 1876 |
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L' udizione dei testimoni seguì senza notevoli incidenti : essi furono concordi alle deposizioni scritte. Solo i carabinieri caddero in mille contrad;zioni, ed ebbe a notarsi precipuamente come essi, ponendosi in contradizione con 1' islesso loro verbale d' arresto, e con lo testimonianze di Mazzoni e Cornici, tentassero d1 introdurre circostanze nuove allo scopo u-n ica mente di legittimare 1' arresto islesso. Fra gli altri, il carabiniere Sandonato si confonde e risponde che I' asino gli fu d' inciampo, e d' impedimento a compiere lo arresto. (Anche l'asino rilardando un'atto ingiusto pare avesse compreso nel fallo del Cavarocchi non vi fosse reato !) Data la parola al Pubblico ministero 'sig. Capponi, egli esordisce dichiarando che per lui la causa era semplicissima, nò sa comprendere come abbia potuto assumere proporzioni colossali, ed interessare seriamente la pubblica opinione. Egli sarà brevissimo, perchè guarderà la quistione dal solo lato del dritto e non del fatto. Però se la dovesse guardare anche da questo lato, non cederebbe il campo alla difesa circa la pretesa falsità dei carabinieri; dice però che si astiene al riguardo dal fare degli apprezzamenti. Legge I' art. 462 Cod. pen. e ne inferisce che i permessi d' armi siano personali, e che non siano una cambiale di cui si possa fare una girata. Cita Chauveau ed Hèlie secondo i quali il semplice fatto dui porto d' arma senza il dolo diretto costituisce il reato. Cita pure in appoggio della sua tesi la sentenza della Corte di cassazione di Milano del 17 Novembre 1864, in causa Torrigiani, dicendo che la Corte avesse ritenuto il principio..... « chiunque senza il prescritto permesso porti seco arma lunga da fuoco è passibile delle pene a tale reato comminale, benché si trovi al seguito ed al servizio di altra persona munita di licenza. » Riassume la breve requisitoria, riaffermando il principio che il reato diporto d'arma non sin intenzionale, ma meramente materiale. K tornando a citare lo Chauveau ed llélie condotto innanzi al Pretore di Notaresco come si avrebbe dovuto e potuto, sonilo 1' arresto seguito poco dopo mezzogiorno, fu eh uso dentro una muda e colà percosso e flagellalo senza che alcuno potesse recar soccorso a quell' infelice. L' egregio difensore entrando nel campo del dritto, affrontò con logica robusta, con i principii della scienza e con i dettami della giureprudenza la lesi sostenuta dal Pubblico Ministero. Ricordò la regola elementare del dritto che in ogni reato debba concorrere il doppio elemento del dolo e del danno; che a tale regola il Le gì? la lo ré non avesse falla eccezione per i reali di porto d1 arma. L' unica distinzione, 1' unica eccezione consistere in ciò che nei reati di porto d' arma il dolo è presunto. Però questa presunzione essere juris tantum, e perciò (lover cedere a prova contrari;;, lì Legislatore islesso offrirci degli esempi nei quali la presunzione s' infrange innanzi alla realtà (iella buona fede. Cita l'art. 160 Cod. Pen., secondo il quale coloro che dimostrano di portare un'arma per esercizio del loro mestiere non sono punibili, non commettono reato. 11 difensore dichiara che non si è preparato a sostenere la causa con gli autori alla mano, non essendo della scuola di coloro, i quali non sanno sostenere un principio, senza ricorrere all' autorità di qualche scrittore e senza lar lusso di una impertinente e meschina erudizione; però coli' autorità del drilto romano e con i moderni principii del giure confuta il Pubblico Ministero, e non omette di far rilevare come questi aveva contorto o per lo meno malamente inlerpretato la teoria dello Chauveau ed llélie. E rispondendo alle diverse ipotesi messe innanzi dall' accusa, il difensore ne crea anch' egli delle altre, fra cui ricordiamo questa. Egli dice, non avete mai veduto un reggimento di fanteria in marcia; non avete mai veduto i poveri soldati ricoperti di polvere e di sudore cedere, per liberarsi momentaneamente dal peso enorme, lo zaino ed il fucile al monello ed al contadino e farsi da costoro accompagnare per un tratto di via? Or chi ha pensalo inai che il monello e il contadino potessero essere ritenuti colpevoli di porto d' arma? 11 difensore sostiene quindi che anche nel realo di porto d'arma deve concorrere sempre l'intenzione di violare una legge. Il Pub- t. ni n <,Jv«tanno.iLvl i : - plicazione delie leggi sul porto d' armi, è sufficiente il fatto volontario della delazione, indipendentemente da intenzione delittuosa, ma è però sempre necessaria l1 intenzione determinala di violare una legge; è quindi incensurabile la sentenza che assolve 1' imputalo di delazione di arma lunga da fuoco senza licenza dichiarando che egli non potè avere nè ebbe l'intenzione di contravvenire ad una legge.* Qui pervenuto il difensore, dichiara che egli non dirà le ragioni della contradizione, in cui cadde la Camera di consiglio con la sua ultima ordinanza. Se questa o la prima sia uniforme a giustizia egli si astiene dal disaminare: egli non alzerà il velo di questo mi-» stero giurici co! Loda la sentenza della sezione d'accusa dalle cui parole (che legge) traspare che il convincimento di quegli egregi magistrali, sia stato quello dell' innocenza del Cavalocchi, perchè fra l'altro avevano raccomandalo la pronta spedizione della causa. 11 difensore conchiude raccomandandosi alla coscienza ed alla indipendenza del .Tribunale, alla cui giustizia il Cavarocchi aveva sempre confidato. La difesa dell' Avv. de Marco produsse una profonda impressione ed il Pubblico Ministero, che qualche volta fu visto di prendere degli appunti, non replicò. E cosi 1' Avv. Tanzi che insieme al De Marco avea studiata e concertala la difesa del Cavarocchi, nou ebbe occasione di prendere la parola. Il Tribunale uscito dalla Camera di Consiglio profferì la sua sentenza, con la quale il Cavalocchi venne assolto per inesistenza di reato. Il Cavarocchi fu immediatamente liberato. Ultime notizie Sappiamo che stamane il Sindaco di Teramo ha rassegnate le sue dimissioni a questa R. Prefettura, # # * Entro oggi sarebbe presentala a S. M. il Re la lista del nuovo Gabinetto. Sabato questo sì presenterebbe alla Camera chiedendo qualche breve dilazione per istudiare la situazione e preparare il materiale dei nuovi lavori legislativi. La lista che, secondo i giornali ultimi di Roma e recentissime nostre corrispondenze, credesi probabile iusiamo questa parola, perchè in momenti di crisi le conditioni cambiano da un momento all' altro), è la seguente: Presid. e finanze Depretis Interni Nicotera Guerra L. Mexzaaaoo luoswlen, «en. Grazia e GìusUm Mancini |