CORRIERE ABRUZZESE - Annata 1876
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    costa c 10 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO DEL CORRIERE ABRUZZESE costì c- io
    DIBATTIMENTO CAVALOCCHI
    Nell'udienza del 15 corrente fu discussa innanzi alla Sezione correzionale di questo Tribunale la causa a carico di Giuseppe Ca-varocchi imputato di porlo d' arma lunga da fuoco.
    Il Tribunale era preseduto da queir egregio ed intero magistrato che è il vice presidente sig. Dossi, giudici Calabria ed lppoliti.
    L' accusa era sostenuta dal procuratore del Re sig. Capponi; la difesa dagli avvocati sig. De Marco e Tanzi.
    Ecco il fatto in brevi cenni. - Cavarocchi è un ammonito; era al servizio del cav. Sabatini. Nel giorno 2 gennaio ultimo poco dopo mezzogiorno nel recarsi a Teramo col suo^pa-drone, mentre conduceva pur la cavezza r a-sino e portava sulle spalle la valigia ed il fucile del padrone medesimo, il quale lo seguiva d' appresso insieme a Ha (Fa eie Mazzoni e Berardo Cornici, giunto che fu sotto il ponte che sta fuori l'abitato di Notaresco, viene fermato da due carabinieri, che, secondo*.ogni probabilità stavano lì in agguato. Costoro lo arrestano, ed a nulla valgono le rimostranze del sig. Sabatini, il quale sosteneva che il suo servo non dovesse rispondere di reato alcuno quando per ordine di lui, fornito di regolare licenza, che mostrò, ne portala il fucile.
    Il Pubblico Ministero su tal fallo chiedeva Ja legittimazione della cattura del Cavarocchi; la Camera di Consiglio invece dichiarava la inesistenza del reato, ed ordinava procedersi contro i carabinieri per arresto arbitrario. All' ordinanza della Camera di consiglio elevò opposizione il Pubblico Ministero, la quale, per vizio di forma, in cui si ritenne essere incorsa la Camera di Consiglio, venne accolla.
    Chiamata a deliberare una seconda volta la Camera di Consiglio, emise un' ordinanza in diametrale opposizione del a prima e ritenne colpevole il Cavarocchi, rinviandolo al giudizio del Tribunale.
    V udizione dei testimoni seguì senza notevoli incidenti : essi furono concordi alle de--"«" s^iniii seri Ile. Solo i carabinieri caddero in
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    E' d' accordo col Pubblico ministero nel ritenere che i fatti sieno semplicissimi e che non meritino l'importanza cui loro sì è voluto dare; ma deplora che tale importanza sia derivata da coloro, i quali sogliono abusare spesso della buona fede dei Magistrali per fare delle leggi e della giustizia uno strumento delle loro passioni e dei loro abusi (qui l'on. Presidente fa un richiamo all' oratore).
    Una voce, segue 1' on. difensore, è surta e con insistenza è stala ripetuta, ed è che i Reali carabinieri nel procedere all' arresto di Cavarocchi lungi dall' esercitare un atto loro comandato dalla legge, vollero sfogare una loro privata vendetta, e, paladini-dei loro brigadiere, far pagar caro al Cavarocchi il gran fallo di averlo querelato per arresto arbitrario. E il difensore adempirà al debito di dimostrar vera questa voce pel triplice scopo cioè 1° per rintracciare la vera causa del processo-2° per provare come i carabinieri che procedettero all'arresto erane essi per i primi convinti dell'inesistenza Alci reato -3° per provare che essi fossero interessali a mentire e che perciò di fronte agli altri testimoni non meritassero fede di sorta.
    Ci duole di non potere seguire lo svolgimento di tutti gli argomenti, di cui si valse il difensore, perchè lo spazio non ce lo consentirebbe; diremo solo che dividendo i fatti in antecedenti, concomitanti e susseguenti all'arresto dimostrò fino all' evidenza il suo assunto, e precipuamente come la causale del processo fosse una rivincita che i Carabinieri vollero prendere sul Cavarocchi, su questo temerario che contro di loro aspiranti all' infallibilità ed alla intangibilità, aveva osato sporgere querela: e rifermò questa idea ricordando come il povero Cavarocchi arrestato, lungi dall'essere condotto innanzi al Pretore di Notaresco come si avrebbe dovuto e potuto, sendo I' arresto seguito poco dopo mezzogiorno, fu eh uso dentro una muda e colà percosso e flagellalo senza che alcuno potesse recar soccorso a quell'infelice.
    L'egregio difensore entrando nel campo I del dritto, affrontò eon logica robusta, con i principii della scienza e con i dettami della , giureprudenza la lesi sostenuta dal Pubblico
    que la decisione della Cassazione milanese lungi dal confortare 1' assunto del Pubblico ministero avvalora quello della difesa, in quanto che implicitamente ritiene il principio che il padrone non armato possa farsi trasportare dal servo il fucile sotto la sua dipendenza e responsabilità.
    Ali' istessa sentema andò la Cassazione di Torino nel 31 luglio 1866 in causa Toschi. E si noti che questi due pronunziali furono dati dalle due Corti sopra ricorso del Procuratore generale da sentenze profferite dalle Corti di appello di Brescia e di Bologna, le quali avevano ritenuto immune da ogni pena il servo armato di fucilo, quando stava col padrone anche armalo e munito di licenza. Dunque, esclama il difensore, vi sono siale pure due rispettabili Corti che accettarono un principio, innanzi al quale T assunto che noi sosteniamo è tutt' altro che ardito.
    Il difensore cita poi in suo appoggio la sentenza della cassazione di Firenze del 1"> luglio 1868, con la quale si enuncia la massima che la delazione momentanea dell' arma esclude il porto; cita la sentenza deità Cassazione di Napoli del 31 Maggio 1875 eon cui si ritiene la massima che pel reato di porto d' arma richiedesi 1' inlenz one di contravvenire alla legge, e che questa intenzione non si possa presumere in colui che va a caccia o porta I' arma sonza permesso in pendenza della domanda di u n a mi uva licenza, avanzata prima della scadenza dell'antica.
    Infine il difensore suggella lutti i suoi argomenti leggendo per intero la sentenza della Corte di cassazione di Torino del 5 marzo 1873, con cui respingendosi il ricorso del Procuratore del re presso il Tribunale di Brescia, si stabilisce la massima che « per l'applicazione delle leggi sul porlo d'armi, è sufficiente il fatto volontario della delazione, indipendentemente da intenzione delittuosa, ma è però sempre necessaria 1- intenzione dolermi nata di violare una legge; è quindi incensurabile la sentenza che assolve I' imputato di delazione di arma lunga da fuoco senza licenza dichiarando che egli non potè avere nè ebbe l'intenzione di contravvenire ad una legge.»
    Qui pervenuto il difensore, dichiara che egli non dirà le ragioni della coni rad izione,
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    ------- uu.uim     Chiamala a deliberare una seconda rolla la Camera di Consiglio, emise un' ordinanza in diametrale opposizione del a prima e ritenne colpevole il Cavarocchi, rinviandolo al giudizio del Tribunale.
    L' udizione dei testimoni seguì senza notevoli incidenti : essi furono concordi alle deposizioni scritte. Solo i carabinieri caddero in mille contrad;zioni, ed ebbe a notarsi precipuamente come essi, ponendosi in contradizione con 1' islesso loro verbale d' arresto, e con lo testimonianze di Mazzoni e Cornici, tentassero d1 introdurre circostanze nuove allo scopo u-n ica mente di legittimare 1' arresto islesso.
    Fra gli altri, il carabiniere Sandonato si confonde e risponde che I' asino gli fu d' inciampo, e d' impedimento a compiere lo arresto. (Anche l'asino rilardando un'atto ingiusto pare avesse compreso nel fallo del Cavarocchi non vi fosse reato !)
    Data la parola al Pubblico ministero 'sig. Capponi, egli esordisce dichiarando che per lui la causa era semplicissima, nò sa comprendere come abbia potuto assumere proporzioni colossali, ed interessare seriamente la pubblica opinione. Egli sarà brevissimo, perchè guarderà la quistione dal solo lato del dritto e non del fatto. Però se la dovesse guardare anche da questo lato, non cederebbe il campo alla difesa circa la pretesa falsità dei carabinieri; dice però che si astiene al riguardo dal fare degli apprezzamenti.
    Legge I' art. 462 Cod. pen. e ne inferisce che i permessi d' armi siano personali, e che non siano una cambiale di cui si possa fare una girata.
    Cita Chauveau ed Hèlie secondo i quali il semplice fatto dui porto d' arma senza il dolo diretto costituisce il reato.
    Cita pure in appoggio della sua tesi la sentenza della Corte di cassazione di Milano del 17 Novembre 1864, in causa Torrigiani, dicendo che la Corte avesse ritenuto il principio..... « chiunque senza il prescritto permesso porti seco arma lunga da fuoco è passibile delle pene a tale reato comminale, benché si trovi al seguito ed al servizio di altra persona munita di licenza. »
    Riassume la breve requisitoria, riaffermando il principio che il reato diporto d'arma non sin intenzionale, ma meramente materiale.
    K tornando a citare lo Chauveau ed llélie
    
    
    condotto innanzi al Pretore di Notaresco come si avrebbe dovuto e potuto, sonilo 1' arresto seguito poco dopo mezzogiorno, fu eh uso dentro una muda e colà percosso e flagellalo senza che alcuno potesse recar soccorso a quell' infelice.
    L' egregio difensore entrando nel campo del dritto, affrontò con logica robusta, con i principii della scienza e con i dettami della giureprudenza la lesi sostenuta dal Pubblico Ministero.
    Ricordò la regola elementare del dritto che in ogni reato debba concorrere il doppio elemento del dolo e del danno; che a tale regola il Le gì? la lo ré non avesse falla eccezione per i reali di porto d1 arma. L' unica distinzione, 1' unica eccezione consistere in ciò che nei reati di porto d' arma il dolo è presunto. Però questa presunzione essere juris tantum, e perciò (lover cedere a prova contrari;;, lì Legislatore islesso offrirci degli esempi nei quali la presunzione s' infrange innanzi alla realtà (iella buona fede. Cita l'art. 160 Cod. Pen., secondo il quale coloro che dimostrano di portare un'arma per esercizio del loro mestiere non sono punibili, non commettono reato.
    11 difensore dichiara che non si è preparato a sostenere la causa con gli autori alla mano, non essendo della scuola di coloro, i quali non sanno sostenere un principio, senza ricorrere all' autorità di qualche scrittore e senza lar lusso di una impertinente e meschina erudizione; però coli' autorità del drilto romano e con i moderni principii del giure confuta il Pubblico Ministero, e non omette di far rilevare come questi aveva contorto o per lo meno malamente inlerpretato la teoria dello Chauveau ed llélie. E rispondendo alle diverse ipotesi messe innanzi dall' accusa, il difensore ne crea anch' egli delle altre, fra cui ricordiamo questa. Egli dice, non avete mai veduto un reggimento di fanteria in marcia; non avete mai veduto i poveri soldati ricoperti di polvere e di sudore cedere, per liberarsi momentaneamente dal peso enorme, lo zaino ed il fucile al monello ed al contadino e farsi da costoro accompagnare per un tratto di via? Or chi ha pensalo inai che il monello e il contadino potessero essere ritenuti colpevoli di porto d' arma?
    11 difensore sostiene quindi che anche nel realo di porto d'arma deve concorrere sempre l'intenzione di violare una legge. Il Pub-
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    plicazione delie leggi sul porto d' armi, è sufficiente il fatto volontario della delazione, indipendentemente da intenzione delittuosa, ma è però sempre necessaria l1 intenzione determinala di violare una legge; è quindi incensurabile la sentenza che assolve 1' imputalo di delazione di arma lunga da fuoco senza licenza dichiarando che egli non potè avere nè ebbe l'intenzione di contravvenire ad una legge.*
    Qui pervenuto il difensore, dichiara che egli non dirà le ragioni della contradizione, in cui cadde la Camera di consiglio con la sua ultima ordinanza. Se questa o la prima sia uniforme a giustizia egli si astiene dal disaminare: egli non alzerà il velo di questo mi-» stero giurici co!
    Loda la sentenza della sezione d'accusa dalle cui parole (che legge) traspare che il convincimento di quegli egregi magistrali, sia stato quello dell' innocenza del Cavalocchi, perchè fra l'altro avevano raccomandalo la pronta spedizione della causa.
    11 difensore conchiude raccomandandosi alla coscienza ed alla indipendenza del .Tribunale, alla cui giustizia il Cavarocchi aveva sempre confidato.
    La difesa dell' Avv. de Marco produsse una profonda impressione ed il Pubblico Ministero, che qualche volta fu visto di prendere degli appunti, non replicò. E cosi 1' Avv. Tanzi che insieme al De Marco avea studiata e concertala la difesa del Cavarocchi, nou ebbe occasione di prendere la parola.
    Il Tribunale uscito dalla Camera di Consiglio profferì la sua sentenza, con la quale il Cavalocchi venne assolto per inesistenza di reato. Il Cavarocchi fu immediatamente liberato.
    Ultime notizie
    Sappiamo che stamane il Sindaco di Teramo ha rassegnate le sue dimissioni a questa R. Prefettura,
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    Entro oggi sarebbe presentala a S. M. il Re la lista del nuovo Gabinetto. Sabato questo sì presenterebbe alla Camera chiedendo qualche breve dilazione per istudiare la situazione e preparare il materiale dei nuovi lavori legislativi.
    La lista che, secondo i giornali ultimi di Roma e recentissime nostre corrispondenze, credesi probabile iusiamo questa parola, perchè in momenti di crisi le conditioni cambiano da un momento all' altro), è la seguente:
    Presid. e finanze Depretis  Interni Nicotera  Guerra L. Mexzaaaoo luoswlen, «en.  Grazia e GìusUm Mancini