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dato mandato di scriverla ai suoi parenti ed al-suo padrone Cav. Sabatini. Di che fu redatto un pubblico atto dal Notar Rodomonte, firmato da due testimoni. Così cade totalmente il ballon di questa Regia Procura.
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11 Consiglio direttivo del Comizio agrario coli' intervento di parecchi fra i più ricchi proprietari della città, ha discusso nei giorni gassati la .proposta dei professori Blanc e Cintolesi per la fabbrica dei concimi artificiali, plaudendo al concetto, e rinviandola per alcune modalità al presidente del Comizio per ulteriori trattative^ coi proponenti. #
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H Ministero di agricoltura ha inviato al Comizio alcuni chilogrammi di seme-lino di Riga- (Russia) per tentarsene la cultura fra noi.
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Sappiamo che nel Comune di Mosciano S. Angelo 13 consiglieri hanno presentatala loro dimissione, e che sono state bandite V e-lozioni suppletorie. Crediamo sapere che il motivo di qnesta grave determinazione sarebbe la recente nomina del Sindaco generalmente dispiaciuta.
Ultime notizie
I giornali della capitale che ci ipervengo-no oggi { 24 ) confermano la lista del nuovo Gabinetto pubblicata jeri nel supplemento. La ripetiamo qui sotto, non senza dire che la crisi è stata sciolta in minor tempo che uoo credevasi.
Depre.is presid. e finanza Nicotera Interni Mancini Grazia e giustizia Melegari Esteri Mezzacapo Guerra
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matò da due carabinieri, che, secondo ogni probabililà stavano lì in agguato. Costoro lo arrestano, ed a nulla valgono le rimostranze del sig. Sabatini, il quale sosteneva che il suo servo non dovesse rispondere di reato alcuno quando per ordine di lui, fornito di regolare licenza, che mostrò, ne portava il fucile.
11 Pubblico Ministero su tal fatto chiedeva la legittimazione della cattura del Cavarocchi; la Camera di Consiglio invece dichiarava la inesistenza del reato, ed ordinava procedersi contro i carabinieri per arresto arbitrario. All' ordinanza della Camera di consiglio elevò opposizione il Pubblico Ministero, la quale, per vizio di forma, in cui si ritenne essere incorsa la Camera di Consiglio, venne accolta.
Chiamata a deliberare una seconda volta la Camera di Consiglio, emise un' ordinanza in diametrale opposizione della prima e ritenne colpevole il Cavarocchi, rinviandolo al giudizio del Tribunale.
L' udizione dei testimoni seguì senza notevoli incidenti: essi furono concordi alle deposizioni scritte. Solo i carabinieri caddero in mille contradizioni, ed ebbe a notarsi precipuamente come essi, ponendosi in contradizione con , istesso loro verbale d' arresto, e con le testimonianze di Mazzoni e Cornici, tentassero d'introdurre circostanze nuove allo scopo u-riicamenle di legittimare l1 arresto istesso.
Fra gli altri, il carabiniere Sandonato si confonde e risponde che 1' asino gii fu d1 inciampo, e d' impedimento a compiere lo arresto. (Anche V asino ritardando un'allo ingiusto pare avesse compreso nel fatto del Cavalocchi non vi fosse reato I)
Data la parola al Pubblico ministero 'sig. Capponi, egli esordisce dichiarando che per lui la causa era semplicissima, nè sa comprendere come abbia potuto assumere proporzioni colossali, ed inleressare seriamente la pubblica opinione. Egli sarà brevissimo, perchè guarderà la quistione dal solo lato del dritto e non del fallo. Però se la dovesse «cardare anche da questo lato, non cederebbe
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Una voce, segue I' on. difensore, è surla e con insistenza è stala ripetuta, ed è che i Reali carabinieri «el procedere all' arroste di Cavarocchi lungi dall' esercitar^ un atto loro comandato dalla legge, voli-ero slegare una loro privata vendetta, e, paladini del loro brigadiere, far pagar caro al Cavarocchi il gran fallo di averlo querelato per arresto arbitrario. E il difensore adempirà al debito di dimostrar vera questa voce pel triplice scopo cioè 1° per rintracciare la vera causa del processo - 2° per provare come i carabinieri che procedettero ali1 arreslo erano essi per i' primi convinti dell'inesistenza del reato -3° per provare che essi fossero interessati a mentire e che perciò di fronte agli altri testimoni non meritassero fede di sorta.
Ci duole di non potere seguire lo svolgi'- g menlo di tutti gli argomenti, di cui si valse il difensore, perchè lo spazio non ce lo consentirebbe; diremo solo che dividendo i fatti in antecedenti, concomitanti e susseguenti all'arreslo dimostrò fino all' evidenza il suo assunto, e precipuamente come la causale del processo fosse una rivincita che i Carabinieri vollero prendere sul Cavarocchi, su questo temerario che contro di loro aspiranti all' infallibilità ed alla intangib lità, aveva osato sporgere querela: e rifermò questa idea ricordando come il povero Cavarocchi arrestato, lungi dall' essere condotto innanzi al Pretore di Notaresco come si avrebbe dovuto e potuto, sendo 1' arresto seguito poco dopo mezzogiorno, fu ch'uso dentro una muda e colà percosso e flagellalo senza che alcuno potesse recar soccorso a queir infelice.
L'egregio difensore entrando nel campo del dritto, affrontò con logica robusta, con i principii della scienza e con i dettami della giù imprudenza la lesi sostenuta dal Pubblico Ministero.
Ricordò la regola elementare del dritto che in ogni reato debba concorrere il doppio elemento del dolo e del danno; che a tale regola
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U crisi è stata sciolta in minor tempo che boa crede vasi.
Depre.is presid. e finanza
Nicotera Interni
Mancini Grazia e giustizia
Melegari Esteri
Mezzacapo Guerra
ZanardeUi Lavori pubblici
Majorana Calatabiana Àgric. e commercio
Coppino Istruzione
Crediamo che il com. Brin direttore delle costruzioni natali accetti il portafoglio della marina.
L' Agenzia Stefani telegrafa quanto segue da Firenze: " La Nazione annun ia che avendo l'on. Nicotera e-sposfò i concetti direttivi del futuro ministero, e '' on. Peniti! le proprie idee, i due on. deputati si sono separati colla persuasione di potersi trovare concordi, ciascuno nella »ua sfera d' azione, nell* applicazione dei principii liberali nell amministrazione della cosa pubblica. »
Il Bersagliere di Roma conferma ciò che scrisse la JYa-siine. Lo stesso Bersagliere, organo di Nicotera, accenna alla possibilità dello scioglimento della Cameta, qualora la eaova maggioranza non si tenesse compatta.
Sino alle 9 pom. non abbiamo ricevuto altro dispaccio che quello della costituzione del Ministero disopra notata.
Assisie e Correzionale
Nell'udienza del 15 corrente fu discussa innanzi alla Sezione correzionale di questo Tribunale la causa a carico di Giuseppe Cavarocchi imputato di porlo d' arma lunga da fuoco.
Il Tribunale era preseduto da queir egregio ed intero magistrato che è il vice presidente tig. Rossi, giudici Calabria ed Ippotiti.
L* accusa era sostenuta dal procuratore del He sig. Capponi; la difesa dagli avvocati sig. De Marco e Tanzi.
Ecco il fatto in brevi cenni.- Cavarocchi I oo ammonito; era al servizio del cav. Sabatini. Nel giorno 2 gennaio ultimo poco dopo mezzogiorno nel recarsi a Teramo col suo paurose, mentre conduceva per la cavezza l1 a-Éifev « portava sulle spalle la' valigia ed il fu-mt del padrone medesimo, il quale lo seguili A ópprmm insieme a Kaffaele Mazzoni e Ikrardo Cornici, giunto che fu sotto il ponte sta fuori I abitato di Notaresco, viene fer-
vuroccni non vi tosse reato!)
Data la parola al Pubblico ministero 'sig. Capponi, egli esordisce dichiarando che per lui la causa era semplicissima, nè sa comprendere come abbia potuto assumere proporzioni colossali, ei interessare seriamente la pubblica opinione. Egli sarà brevissimo, perchè guarderà la quislione dal solo lato del dritto e non dei fallo. Però se la dovesse guardare anche da questo lato, non cederebbe il campo alla difesa circa la pretesa falsità dei carabinieri ; dice però che si astiene al riguardo dal fare degli appezzamenti.
Legge 1' art. Cod. pen. e ne inferisce che i permessi d' armi siano personali, e che non siano una cambiate di cui si possa fare una girala.
Cita Chauveau ed Hèlie secondo i quali il semplice fatto del porto d1 arma senza il dolo diretto costituisce il reato.
Cita pure in appoggio della sua tesi la stntenza della Corte di cassazione di Milano del 17 Novembre 1864, in causa Torrigiani, dicendo vhe la Corte avesse ritenuto il principio..... « chiunque senza il prescritto permesso porti seco arma lunga da fuoco è passibile delle pene a tale reato comminale, benché si trovi al seguito ed al servizio di altra persona munita di licenza. »
Riassume la breve requisitoria, riaffermando il principio che il reato di porlo d' arma non sia intenzionale, ma meramente materiale.
E tornando a citare lo Chauveau ed Hélìe secoido i quali la buona fede sarebbe ragione di lenire la pena ma non di escludere il reato, riconoscendo nel Cavarocchi questa buona fede, invoca per lui le circostanze attenuanti, e chiede che sia condannato ad un anno di carcere.
Data la parola all' avvocato De Marco, egli esordisce col dichiarare che nel difendere il Cavarocchi si terrà strettamente ai fatti della causa.
E' d1 accordo col Pnhblico ministero nel ritenere che i fatti sieno semplicissimi e che non meritino l'importanza cui loro si è voluto dare; ma deplora che tale importanza sia derivala da coloro, i quali sogliono abusare spesso della buona fede dei Magistrali per fare delle leggi e della giustizia uno strumento delle loro passioni e dei loro abusi (qui l'on. Presidente fa un richiamo all' oratore],
felice.
L'egregio difensore entrando nel campo del dritto, affrontò con logica robusta, con i principii della scienza e con i dettami della giureprudenza la lesi sostenuta dal Pubblico Ministero.
Ricordò la regola elementare del dritto che , in ogni reato debba concorrere il doppio elemento del dolo e del danno; che a tale regola il Legislatore non avesse fatta eccezione per i reali di porto d' arma. L' unica distinzione, l1 unica eccezione consistere in ciò che nei reali di porto d' arma .il dolo è presunto. Però questa presunzione essere juris tantum, e perciò dover cedere a prova contraria. Il Legislatore islesso offrirci degli esempi nei quali la presunzione s' infrange innanzi alla realtà della buona fede. Cita l'art. 469 Cod. Pen., secondo il quale coloro che dimostrano di portare un'arma per esercizio del loro mestiere non sono punibili, non commettono reato.
11 difensore dichiara che non si è preparato a sostenere la causa con gli autori alla maro, non essendo della scuola di coloro, i quali non sanno sostenere un principio, senza ricorrere all' autorità di qualche scrittore e senza lar lusso di una impertinente e meschina erudizione; però coli1 autorità del drillo romano e con i moderni principii del giure confuta il Pubblico Ministero, e non omette di far rilevare come questi aveva contorto o per lo meno malamente interpretato la teoria dello Chauveau ed Hélie. E rispondendo alle diverse ipolesi messe innanzi dall' accusa, il difensore ne crea anch' egli delle altre, fra cui ricordiamo questa. Egli dice, non avete mai veduto un reggimento di fanteria in marcia; non avete mai veduto ipoveri soldati ricoperti di polvere e di sudore cedere, per liberarsi momentaneamente dal peso enorme, lo zaino ed il fucile al monello ed al contadino e farsi da costoro accompagnare per un tratto di via? Or chi ha pensalo mai che il monello e il contadino potessero essere ritenuti colpevoli di porto d' arma?
Il difensore sostiene quindi che anche nel reato di porto d'arma deve concorrere senv pre l'intenzione di violare una legge. Pubblico Ministero in sostegno del suo principio non ha saputo trovale altro pronunziato cho quello del 17 Novembre 1864 della Cassaz one milanese. Egli è stato infelice nella scelta,
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