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POLITICÓ-LETTERARIO
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W*r».ione in '<" pagina cent Itt per M-wa lnngli«/y.n di colonna - In il" pagina wmI. 15 - Per pi-i in crr,if»(ii si fu nno pcohlo - La lettore affrancale e raglia ponigli debbono- essere «tiretti all' olliciw «let Curri «re Abruzzese in Teramo. ìYok restituiscono f manoscritto.
Il giuramento civile
Il mondo antico si sfascia. Un altro crollo gli fu dalo nella scorsa settimana dalla Camera dei deputali, da cui veniva approvalo il progetto di legge che abroga gli art. 299, 181 e 730 del Cod. di procedi penale, il 382T del Cod. pen. per l1 esercito, il 428 del Cod. penale militare marittimo, e 226 e 242 del Codice di procedura civile, nei quali veniva imposto il giuramento religioso. Ora, in omaggio alla libertà di coscienza, il giuramento avrà un carattere puramente civileT come vedesi dagli articoli che la Camera ha approvato per sostituirli a quelli sopracitati. Il giuramento sarà prestale dalla parte stando in piedi e previa seria ammonizione che sarà fatta sull' importanza di un (ale allo e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità. Tale innovazione è quale imponevano i tempi mutati e le nuove
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richiede che non solo si lasci ari ogni cittadino il diritto di pensare come tuoi*, ma anche quello di non essere costretto a dichiarare come pensa;, tanto» più clic la testimonianza non aumenta nè perde di valore, a seconda delle opinioni sempre soggette a mutare di chi è chiamato a prestare^giuramento.
« Vi fu poi una considerazione incora più grave che indusse, o colleghi, l'intera vostra Commissione ad escludere affattoquest'ulti na proposta. Ed è che la dichiarazione del culto-cui il testimonio dica appartenere, può esercitare una grande influenza sull'animo dei giurati, e fórse contribuire a modificarne il giudizio, a scapito della verità e della giustizia. E ciò senza-fare torto «d alcuno. E troppo naturale che chi è sincero e fervente nella propri»fede religiosa, e stima essere dessa anche l'ispiratrice e la moderatrice della morale,, possa tenersi piò sicuro d'ella testimonianza di chi professa^ la sua fede medesima, e sia spinto, invece a dubitare di chi dichiara seguire un cullo diverso^ da lui necessariamente creduto fallace-..
« Per queste ragioni, che busta adombrare, e per le altre molte evidentissime che scaturiscono dal principio della libertà dei ètri ti e della libertà di coscienza, dalla separazione del'o Stato dalla Chiesar e dalla completa eguaglianza
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d'elle rendite, viene di conseguenza a bastanza, stabilita la cerchia delle proprio attribuzioni, che non è lecito preterire. Oltre a eie questi larghi principi di libertà amministrativa non sempre trovano noi pubblico costume il loro naturale e sostanziale alimento1. E' specialmente ciè che accade nei piccoli comuni, dove è assai ristretto il numero di coloro, che si occupano senza secondi fini delle pubbliche cose. Nè parliamo a caso. Noi abbiamo visto dei bilanci attivi,, nei quali erano omesse in tutto o in parte le stesse rendite fìsse,, come canoni; censi, livelli ec. mentre nei passivi si aumentavano le spese db amministrazione, mutandosi capricciosamente le altre anche di carattere fisso. Chiamatane soli da'men te a rispondere l'am-ministrazione,, segue una infinità di rodami,. dimissioni,, lamenti cc. che non si finisce inai, e non si condurle ma nulla. Egli è perciò che se in principio la cosa sta beije, in tatto produce seri inconvenienti ... Onde riteniamo necessaria una modifica efficace su tale riguardo, sanzionata in modo che dalle Autorità si possa
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d gli articoli che la Camera ha approvalo per sostituirli a quelli sopracitati. TI giuramento sari prestalo dalla parte stando in piedi e pre-Ma seria ammonizione che sarà fatta sull' importanza di un lale allo e sulle pene stabilite coniro i colpevoli di falsità. Tale innovazione d quale inponevano i tempi mutati e le nuove idee della civiltà moderna. Forse non andrà scevra di difficoltà la sua applicazione, ma era giusto che il principio avesse una degna affermazione nel Parlamentò,e noi dobbiamo esserne grati ad un nostro carissimo amico, l'on. Mauro Macchi, il quale dal 1862 ad oggi ha lottato sempre, prrchò i suoi colleglli approvassero la sua liberale proposta. Gli amici del libero pensiero e della tolleranza religiosa gli mandino un saltilo di cuore. Egli ha stampalo su IT argomento una dotta relazione, nella quale oppugna con serrante logica i dubbi degli oppositori, e combalte P avviso di coloro che avrebbero voluto si giurasse coi riti delle proprie credenze teologiche, consentendo solo a chi r è non volesse, di giurare sulla propria coscienza e sul propr o onore.
« No, risponde l'on. Macchi. La vostra Commissione è d'avviso che il giuramento debbi essere prestato colla medesima ed unica farro ola da lutti quanti i cittadini. La semplice parola giuro basta per gli uomini di qualsiasi Quegli, nel cui animo privalo il timore' di «tuia divinità e dei castighi che essa infligga -a-gli spergiuri, sa che basta il giurare, senz'altro, per chiamare il suo Dio a testimonio d*-lla verità da lui attestata ed invocarlo vindice fe vero ei fallisca. E quegli, invece, rk- «opra ogni cosa al mondo tiene al proprio onor*, e .che non teme castigo più grave della roee 'della propria coscienza, se per sventura a lenificare il falso, commetterebbe, per giunta, una ipocrisia ed una profanazione ove invocasse u« ente sopranaturale, cui egli non rr>')a.
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ligiosa, e stima essere dessa anche l'ispiratrice e la moderatrice della morale,, possa tenersi più sicuro d'ella testimonianza* di chi professa la sua fede medesima, e sia spinto. inveco a dubitare di chi dichiara seguire un culto di-versos da lui necessariamente creduto fallace-..
« Per queste ragioni, che basta adombrare,, e per le altre molte evidentissime che scaturiscono dal principio della libertà dei culti e dolla libertà di coscienza, dalla separazione dePo Stato dalla Chiesa, e dalla completa eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alle leggn, la vostra» Commissione non credè di poter consentire all'opinion;1,, d' altronde' espressa appena in alcuno degli OflìCii,. e vi propone invece di approvare le modificazioni come vennero formulate nel qui unito progetto di legge. »
La legge fu approvata da 163 voli favorevoli contro 90.
*#*I deputali di destra hanno tenuto un congresso, in cui fu eletto 1' on. Sella capo dell'attuale opposizione con voli 114 contro 3».
Le Opere pie ia!
La legge 3 agosto 1862': sulle Operau pie prescrive P obbligo agli amministratori di formare ogni anno il proprio bilancio,, che diviene esecutivo colla semplice formalità del deposito, quando una parte delle spese ordinarie dell' Istituto non sia sostenuta dalla provincia o dal governo. Dispone altresì che i relativi conti consuntivi debbano essere approvati, dalla De* postazione provinciale. Vale a dire la legge abolisce il principio . della- tutela preventiva, e riserva al governo I" azione repressiva nella revisione dei conti. Ma gli arbitri degli amministratori non si contengono in questi termini, e non raramente trascendono la mente stessa del legislatore. In fatti se le Opere* pie hanno un patrimonio fisso, e dalle tavole di .fondazione, dagli statuti organici e di anr-ministrazione è determinato 1' uso di fare
cu aiiiinmisM'H/jutitr, nuitr'tmru"! <.
In secondo luogo sarebbe* ornai ora cfte venisse alla luce* quel tale regolamento generale ed uniforme sulla contabilità delle Opere pie, promesso dall'art. 67 del regolamento 27 novembre 1862 , giacché presentemente sono sì vaghe ed incerte le discipline di contabilità che rio-sr,e quasi impossibile tutelare con esso gl' interessi delle Opere pie^ Sì dichiara che le disposizioni vecchie sono troppo rigorose per essere applicate ad amministratori, che prestano gratuitamente la loro- opera, e che perciò-rion debbono ritenersi in vigore che circa la sola for-1 ma dei bilanci e dei conti ("forma per 1 altro sconquassata dal regolamento succitato e dalle recenti istruzioni contabili del caduto Minisfero); e intanto non si provvede alle nuove. Ma qua'unque siano le discipline e le forme; quello che ri-; teniamo importantissimo è di trovare un mezzo facile ed energico da fare eseguire prontamente le decisioni della Deputazione provinciale sopra i conti delle Opere pie, giacché quando eon esse si chiamano a rispondere i tesorieri, amici degli amministratori, e peggio ancora quando sono dichiarati solida'imnte ri sponsali gli stessi membri del l'Amministrazione, riesce quasi impossibile ai prefetti, ed alle amministrazioni provinciali astringerli al rifacimento dei danni vcr ;o g'' Istituti. Se una decisione sopra i conti non ha più forza di sentenza, se bisogna correre
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