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HATRIA = ATRI

Dr. Luigi Sorricchio
Tipografia del Senato Roma , 1911, pagine 324

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO III - H ATRI A SOCIA DI ROMA
   In qual modo, a qual titolo giuridico, questo territorio, preda di guerra, fu lasciato ad Atri? Quando Atri entrò nella Confederazione latina non erano più i tempi dei prisci Latini, finiti colla guerra e colla sottomissione di cinquant' anni innanzi, ma non erano neppure quelli delle dodici colonie ereditarie del popolo Romano, di cui parla Cicerone,1 e che cominciano colla deduzione in Arimino del 26 a. C. e comprendono anche Fermo. Nel 290 a. C. la potenza di Roma, uscente a stento dalle guerre sannitiche, era solo in via di consolidamento, ed era ancora lontano dalla mente degli uomini politici di Roma il pensiero di poter fare a meno della Confederazione latina, e di poter restringerne 1' autorità e le prerogative. Dall' altro canto abbiamo visto Atri sempre immutabile a favore di Roma anche nella guerra sociale, ciò che fa credere non avere avuto essa gravi motivi di disgusto. Ritengo quindi, anche per l'iscrizione sua alla tribù Mecia, una delle più antiche e provate, che le condiziodi giuridiche fatte ad Atri fossero delle migliori che i tempi e la politica consentivano. Esse, nella più favorevole delle ipotesi, non potettero essere che queste: il bottino fatto contro i Pretuzzii, schiavi, bestiame, metalli preziosi (manubiae), diviso in perfetta metà; V ager publicus, rimasto il dominio diretto a Roma, diviso, pel godimento o l'occupazione, per un terzo a Roma, uno ad Atri ed uno lasciato ai vinti. Il che potè effettuarsi in due modi sulla quota assegnata ad Atri: o suddividendo questa in due parti, 1' una per Atri con ripartizione riritana o per singoli, e l'altra lasciata alla colonizzazione latina ; oppure colonizzando tutta la quota, metà con coloni atriani e metà con coloni latini. Neil' uno e nell' altro caso rimaneva integro il dritto al terzo lasciato ai vinti, probabilmente sul reddito.
   sono interpolati (v. Mommsen, Die libri coloniarum), non può dubitarsi di quanto riguarda Atri.
   1 « Iubet enirn (Sulla Volaterranus) eodem iure quo fuerint Arimi-« nenses, quos quis ignorat XII coloniarum t'uisse et a civibus Romanis « hereditates capere potuisse?» Pro Caec. 35, 102. Cfr. Mommsen, Stacit-recht, 3.