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GIUSEPPE DEVINCENZ1
eo di non abusarne. Vari avvisano esser necessaria cosa di collocare questi fiumi, come i navigabili, fra i beni del pub, blico demanio; e parte si fanuo a seguire questa sentenza pel desiderio di arricchire il patrimonio dello stato, parte per quella malintesa gara fra l'agricoltura e le industrie ed altri infine perchè stimano che senza questa appropriazione dello Stato così fatte acque non potranno giammai tornare di alcuna utilità, osservando che per lo più questi fiumi corrono per modo inalveati che i possessori frontisti, i quali ne son riconosciuti proprietari nel passaggio delle loro terre, il più delle volte per verun modo non se ne possono avvantaggiare. Vi ha da ultimo chi giudica doversi riporre questi fiumi nella classe di quelle cose che non appartengono a niuno e di cui l'uso è comune a tutti, non distinguendo col Vinnio Vacqua projluens dalle leggi romane, che per i bisogni della vita è a tutti necessaria, dal jhvmen il quale oltre a questa utilità generale e comune può servire egualmente ad altri speciali uffici, come se non vi potessero essere delle proprietà modificate quali sono queste de' fiumi, le quali sono soggette ad alcuni diritti di uso che per ragion naturale appartengono a tutti gli uomini. Per altro pressoché tutti i sostenitori di questo avviso confondendo le cose comuni con i beni non suscettivi di privata proprietà rendono questi fiumi al pubblico demanio, e però rientrano fra i seguaci della seconda opinione.
III. Ma di quelle due prime opinioni, che sono le più comuni, pare che la prima sia incompiuta e la seconda eccessiva, e che l'ima renda quasi nulla l'immensa ricchezza che può venirci dall'uso delle acque e l'altra offenda i diritti dei privati. Incompiuta è la prima, perchè mentre riconosce nei privati possessori il diritto di proprietà di questi corsi di acqua si allontana dal concetto di privata proprietà collettiva, che la stessa natura delle cose si presenta nei fiumi. La seconda è eccessiva perchè la civil società in un grado maggiore dei suoi bisogni restringe il campo della privata libertà ed attività impedendo l'occupazione di quelle cose, che essa legittimamente non può occupare.
TV. Ed invero se ci facciamo a considerare dal lato di