DELLE IIIKIGAZIONI
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ragione questo argomeuto troviamo che la civil Società solo occupare quelle cose che pel maggior vantaggio di tutti non possono lasciarsi all'appropriazione privata. Onde in quasi tutte le legislazioni i fiumi navigabili sono considerati come pubblici. La legittimità di questa occupazione nori deriva clie dall'uso pubblico che può farsene. E per modo questo principio di giustizia è impresso nelle leggi (li alcuni Stati, che le acque dei fiumi navigabili, le quali sono esuberanti all'uso della navigazione, vi son riguardate come private, sicché i possessori frontisti possono usarne a loro posta purché non nuocciano alla navigazione. Anzi vediamo nella legislazione inglese sì fattamente quella civil società essere stata restia di estendere i diritti pubblici a detrimento dei privati, che i possessori frontisti sono riconosciuti proprietari eziandio dei fiumi navigabili colla condizione, o a dir meglio modificazione, che alcuno impedimento non sia recato all'uso della navigazione. E qual'altra base di giustizia per contrario potrebbe rinvenirsi in queste occupazioni della civil società, ossia in questo limitazioni dell'attività e libertà de' privati, infuori della pubblica e comune utilità? Pubblici adunque secondo ragione par ch'esser dovrebbero quei fiumi che servono e per quanto servono al pubblico uso, e privati tutti gli altri. E questo stesso titolo di legittimità di possesso dovrebbe del pari esserci di norma forse per tutte le altre acque di qualunque siensi natura, e nelle ricerche che riguardano la proprietà degli alvei e delle rive. Qualunque altro criterio par che non possa servirci in questa materia, come ben lo rileviamo dalla confusione ed incertezza in cui si trovano i legisti che han tenuto dietro ad altri principi. Il perchè sembra necessario per escir di tanta dubbiezza che le leggi riconoscano questa suprema norma di giustizia nel fatto della proprietà delle acque, cioè che per diritto cornane imbbliche sono quelle aeque le quali servono e per quanto servono alla navigazione ed ai trasporti che sono i soli uffici che jwssono rendere alVuniversale e private tutte le altre.
V. Ma nel giudicare delle acque private par che la natura stessa delle cose ne prescriva di tenerci lontani da G. Devincenzi Opere Complete. Vol. I.