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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GIUSEPPE DEVINCENZI
   vedute troppo rispettive, e dirò quasi assolute del diritto di proprietà. Vauo mi è sembrato di combattere quell'avviso di vari autori che le acque dei fiumi non si prestino alla privata appropriazione. Certa cosa è che se alcuno fosse possessore di tutte le terre fra le quali ha origine, corso e fine un fiume niun negherebbe esser quel fiume privata proprietà del possessore di tutte quelle terre. Or nel modo che la proprietà di un fiume sarebbe nell'unico possessore di quelle terre, nello stesso modo è in tutti i vari possessori delle terre per cui transita: sicché, come diceva il Passy nel suo rapporto alla Camera dei Pari in Francia sulla legge delle irrigazioni, par che i frontisti ne abbiano il possesso collettivo. I corsi di acqua ed i laghi non navigabili non altrimenti dovrebbero riguardarsi che come proprietà comuni di tutti i possessori frontisti, anzi in certo qua! modo, come specificherò in appresso, di tutti i possessori di quelle terre che possono essere fecondate dalle loro acque. Nei motivi del progetto di legge pel Regno di Sassonia relativo all'uso delle acque correnti si trova confermato questo eminente principio, e vi si legge che una ripartizione razionale e proficua così all'universale come al particolare, delle acque correnti non può esser concepita senza che si considerino queste acque come un insieme l). Or questo concetto di tal specie di proprietà comune sorgendo forse nella mente de' romani legislatori dovè far dichiarare pubblici molti corsi di acqite non navigabili. Ma dovettero usar questa parola di pubblico per esprimere questa idea di proprietà collettiva con senso poco proprio, come sappiamo aver fatto eziandio altre volte 2). E ben in quelle leggi si rinviene la differenza fra i fiumi navigabili, o sieno pubblici, e quei che si dovettero dir pubblici impropriamente, essendoché per diritto comune di questi ciascun poteva usare a suo piacimento quando dei primi era vietato di ciò fare.
   ') Entwurf eines Gesetzes far das Kónigreich Sachsen, die Benutzung    ') Dig. lib. L, tit. XVI, 15,