Stai consultando: 'Opere Complete Volume Primo', Giuseppe Devincenzi

   

Pagina (116/478)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (116/478)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!



[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   DELLE IIIKIGAZIONI
   101
   mo conformarci atte norme di giustizia superiormente ricordate, ed ottenere il maggior vantaggio pubblico e privato.
   V. E finalmente altra massima da ben stabilire sarebbe che le concessioni ed investiture successive non dovrebbero nuocere per verun modo ai diritti anteriormente acquisiti.
   in.
   A) I. Quanto alle acque private l'uso di quelle dichiarate di proprietà assoluta certo non presenta alcuna difficoltà. Per le altre di proprietà collettiva è giusto che nella loro appropriazione si debba aver riguardo all'eminente principio di ristringere per quanto meno si possa i diritti altrui procurando il proprio vantaggio.
   II. Quasi generalmente le legislazioni stabiliscono, che ([nei lungo il cui fondo scorre un'acqua di questa specie naturalmente può mentre trascorre servirsene per l'irrigazione delle sue terre, e che quegli il cui fondo è attraversato da quest'acqua può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coir obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell' uscire da' suoi terreni. Ma questa disposizione di legge è a mala pena bastevole per quei corsi di acqua i quali possono essere esauriti per mezzo di questo limitatissimo uso. Nell'eccesso avverrebbe che le acque andrebbero perdute inutilmente. Il diritto conceduto solo in questo modo ai possessori frontisti sarebbe di detrimento considerevolissimo alla privata ed alla pubblica prosperità, ed una trista interpretazione dei principi del godimento dei diritti comuni o collettivi: che certo non si può negare conseguirsi nel godimento de' beni comuni la massima giustizia ed utilità quanto ciascun ne ritrae il massimo vantaggio. Anche nel caso di difetto di acque questa disposizione comincia ad essere incompiuta, perocché i diritti dei diversi utenti si trovano in contrasto, e principia a sentirsi il bisogno della comunanza e la necessità di regolarla. Ad ogni modo come norma generale più per evitare le ingiuste occupazioni che per utilizzare queste acque par che stia bene di ritenere questa massima nelle leggi. Ma fa d'uopo venirla completando con altre disposizioni.