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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GIUSEPPE DEVINCENZI
   qualche fiume, e tutti i possessori (li quelle terre a meno ohe alcuni intendessero di raccogliersi in un consorzio a motivo di schivare questo danno, e se seuza la cooperazione dei dissidenti ciò non potesse conseguirsi, non so se questi potrebbero avere il funesto diritto di cagionare il lor male e quello degli altri coll'invocare un'idea troppo assoluta di proprietà. Par sicuramente che lo Stato approvando l'associazione avrebbe in simili casi il diritto di coattivamente comprendervi eziandio i dissenzienti. E questo dritto di coazione specialmente per le arginazioni, per gli scoli e per la bonifica delle terre si rinviene in un modo assai più assoluto in moltissime legislazioni.
   Sembra adunque che ogni qual volta vi sia fra i possessori delle terre alcun bisogno comune, che punto o male esser possa soddisfatto individualmente, la legge debba riconoscervi la condizione necessaria delVesistenza di un'associazione territoriale, o consorzio. Il quale vuol esser coattivo ogni qual volta la stessa natura delle cose lo richiede, o perchè senza il concorso di tutti gl'interessati impossibil sia lo stabilimento di alcun'opera di comune vantaggio, o perchè non altrimenti gl'interessi comuni esser possano bene amministrati, e volontario o libero quando il rifiuto di uno o più possessori non nuoccia agli altri, e non sia necessariamente bisognevole la loro cooperazione, sicché il bene dei più possa conseguirsi anche senza dei dissenzienti.
   IV. Ma a favore di chi sarà scritto nelle leggi questo diritto di coazione? Dovrà esser mai così assoluto che possa ognuno reclamarlo? Pare che questo dritto di coazione scritto nelle leggi a vantaggio comune di tutti gl'interessati non debba potersi reclamare che dalla maggiorità di essi contro il minor numero.
   V. E per riguardo all'approvazione dello stabilimento dei consorzi, pei non cattivi o volontari sembra che solo dovrebbe essere sufficiente un atto dell'Amministrazion pubblica ove il compreso consorziale fosse sito. Pei consorzi coattivi al contrario par che vi sia d'uopo dell'intervento del Capo dello Stato dovendosi imporre de' vincoli all'altrui libertà.
   VI. Egualmente sembra che i consorzi liberi dovrebbero avere la facoltà di costituire di per loro i propri statuti, e che i coattivi dovrebbero proporli all'approvazione del gover-