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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GIUSEPPE DEVINCENZI
   acque di proprietà collettiva al pubblico demanio, e che questo potendo disporne a suo grado senza offendere i diritti di alcuno, si terrebbero via gl'impacci de' diritti ed obblighi derivanti dalla comunanza. Ma questa massima, la quale vorrebbe sostituire l'arbitrio alla giustizia e che spesso potrebbe divenire noeevolissima, certo del tutto non ci scioglierebbe da questi vincoli. Perocché fra gli utenti concessionari invece di riconoscersi i principi della comunanza derivanti dalle norme di giustizia verrebbe ad introdursi come una comunanza fondata su diritti arbitrari, i quali egualmente o dovrebbero stare sotto la diretta amministrazione de' governi degli Stati o sotto quella degli utenti. Nel primo caso con sommo detrimento de' possessori privati la civil società verrebbe inutilmente aggravata di un carico impossibile a sopportare, e nel secondo si tornerebbe nuovamente alla necessità de' consorzi.
   II. Or le norme di legge che si potrebbero stabilire per far passare queste acque di proprietà collettiva dallo stato di natura nelle mani de' coltivatori col maggior utile privato e pubblico, e senza punto offendere i diritti di alcuno, par ch'esser potrebbero le seguenti:
   « 1. Ogni qualvolta i possessori delle acque avvisassero poter meglio amministrare in comunanza che iudividual-mente i loro interessi dovrebb'esser loro permesso di riunirsi in un consorzio libero.
   « 2. Quando vi fossero più che usassero o volessero usare d'un medesimo corso di acqua o lago, già costituendo naturalmente a cagion dell'unica derivazione una tal quale comunanza, dovrebb'essere in facoltà de' possessori delle due terze parti almeno dei fondi, che avessero o potessero avere il beneficio delle irrigazioni, non solo di riunirsi in un consorzio libero, ma eziandio in un consorzio coattivo allorché la cooperazione di tutti gli utenti si reputasse necessaria per istabilire un lodevole sistema d'irrigazione. Nei quali casi il corso di acqua o il lago dovrebb'essere considerato come una proprietà consorziale coli'obbligo negli uni e negli altri consorzi di rispettare i diritti ante-