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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GIUSEPPE DEVINCENZI
   sta dimanda la massima notorietà, e dopo un determinato tempo non essendovi altri che reclamassero quell'acqua con un atto amministrativo sarebbe da riconoscere nel richiedente il diritto di fare la derivazione. Essendovi più richiedenti queste acque dovrebbero essere impiegate sempre a preferenza per le irrigazioni delle terre contigue, e così
   successivamente ».
   E con questo procedimento l'amministrazione di uno Stato non creerebbe certo dei diritti, ma verrebbe per così dire ad attuare quelli già insiti nei richiedenti. Dappoiché in questa comunanza di dritti di proprietà il principio regolatore esser dovrebbe sempre che il godimento di ciascuno avesse a nuocere quanto meno è possibile agli altri, e che ognuno dovesse poter occupare le cose disoccupate ed alla cui occupazione altri non intendesse partecipare. Se più rigorosamente si volessero interpretare questi diritti facoltativi di proprietà collettiva temo che si cagionerebbe grandissimo detrimento alla prosperità privata e pubblica.
   « 7. Da ultimo par che sarebbe mestieri di statuire che per l'equa ripartizione delle acque, sia fra privati che fra consorzi o fra gli uni e gli altri, spetterebbe all'ammini-strazion pubblica di procedere per via di regolamenti amministrativi ogni qual volta le parti non potessero convenire fra loro. Sempre rispettando i diritti anteriormente acquisiti, i quali par che star dovrebbero sotto la tutela de' Magistrati giudiziari, la norma da seguire in queste ripartizioni certo non dovrebbe essere che quella derivante dal diritto collettivo di proprietà riconosciuto ne' frontisti ed anche nei non frontisti nel caso di eccesso di acqua. »
   IV.
   I. Nella concessione delle acque pubbliche potendo lo Stato in certo qual modo più francamente imporre condizioni per pubblica utilità sembra che potrebbe anche meglio avvantaggiarsi della gran potenza delle associazioni per stabilire i più utili sistemi di acquedotti.
   II. Ad ogni modo nei casi di somma utilità pubblica, ed ove per peculiari cagioni i privati possessori non potessero stabilire