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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GIUSEPPE DEVINCENZI
   da lunga tradizione d'esperienza vediamo per essi regnar nei nostri campi vicino alla giustizia la più lieta opulenza, non possiam sicuramente accorre negli animi alcun dubbio nell'introdurre in tutti i nostri codici la servitù legale dell'acquedotto in tutta la sua estensione. L'acquedotto legale fece parte nel cominciamento di questo secolo eziandio delle leggi del governo italiano, che auche a questi giorni regolano il regno lombardo-veneto, e più recentemente è stato confermato nel nuovo codice del Piemonte. E pare che non possa farsi meglio che di adottare per ogni dove quasi nelle stesse forme le disposizioni che intorno a questo diritto troviamo in quelle due solenni legislazioni
   l) Questo diritto legale dell1 acquedotto alquanto variamente lo troviamo scritto nella legislazione lombarda ed in quella del Piemonte. Nella legge italiana de' 20 aprile 1804 relativa alle speso dei lavori, ed all'amministrazione delle acque pubbliche, con sovrana risoluzione dei 17 giugno 1825 confermata per legge del regno lombardo-veneto, leggiamo:
   « 52. Chiunque intenda derivare acque private o pubbliche legittimamente possedute per oggetti di agricoltura o per attivazione di macchine ed opifìci idraulici, può condurle pel fondo altrui, pagango il valore del terreno occupato dall'acquedotto in ragione di stima col quarto di più, ed obbligandosi così alla manutenzione dell'acquedotto, sponde, edificii ecc., come ad indennizzare il possessore di qualunque danno può derivare al fondo istesso.
   « 53. Tali acquedotti debbono condursi per quella parte del fondo, per cui a giudizio dei periti 6Ì rechi il minore pregiudizio possibile al proprietario o possessore, salva sempre la comoda derivazione delle acquo.
   « 54. I terreni inferiori non possono ricusare di dar esito alle acque superiori. Oltre il disposto dagli articoli precedenti, spetta ai superiori la spesa dell'escavazione dello scolo da farsi, e la difesa dei fondi per i quali passa; come pure il rifacimento di qualunque danno che in ogni tempo può derivare ai fondi stessi. Il presente articolo non toglie l'effetto delle convenzioni, dei possessi, e delle servitù legittimamente acquistate
   Questi articoli non hanno fatto quasi altro che riprodurre le antiche Costituzioni del Milanese. Nel titolo de aquis et Jlaminibus così trovasi costituita la servitù dell'acquedotto.
   « Omnibus habentibus jus, ot facultatem aquae ducendae, taro ex 1 ontanilibus, quam ex Fluminibus et alitar quomodocunquo, liceat aquam ducere *) per Agios, et Posseesiones cujuslibet Personae, Communis, vel Ini versi tatis hujus Domiuii, etiain secus vias publicas, fossas, clusas, et
   in OrV rHmC C00s;ituti0 habc< loc-am etiam in acqui* scoiatici!*, ut declami Senatus in Urd. 3 Marta 1554 "