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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   DELLE IRRTflUZiom
   m
   II. Ma unitamente al dritto legale dell'acquedotto deb
   bono le leggi riconoscere chiaramente un altro principio, senza
   alia necessaria faciendo, ad minus damnum, efc incommodum Pinivr ipsis tamen aquam ducentibus perprius solventibus pretium terrai nal^T bis occ 11 panda erit, quartamque partenti ultra aestimationem veri pretti e" damnum, si quod inferri contingente arbitrio duorurn Virorum in simili busPeritorum, qui tamen respectu dainni, illud plusquam in daplam verae aestimationis aestimare non possimi Eoque ampline praemisei aquam du-centes tacere, et manutenere pontes tenentur, aggeresque (et vulgo dicunt 8oratoria) aliaque necessaria, prout expediens fuerit, ita quod ex aqua ducenda, praedia aliorum maxime pluviarum tempore non inundent, nec exinde aliquod damnum privati», vel viis pubblicis inferatur. Possuntque duci uquae, et subtus, et supra Rugias aliorum, modo tamen fiant aedi-fieia de lapidibus et caemento, et modo quod ducentes aquas sub alienis aquis ita fìstulas struant, ne aquae superiores in inferiores decidant. Aquaeductumque firmum, et stabilem, manuteneant, ita quod superius ducens nuli uni damnum sentiat, noe ultra solitimi alveus elevetur, sed aquae consuetunj deeursum babeant ».
   Nel Codice Civile Piemontese del 1837 si legge:
   « 622. Ogni comune, università, o individuo è tenuto a darò il passaggio per i suoi fondi alle acque, che vogliono condursi da chi abbia ragione di estrarne da fiumi, fontane, o da altre acque per irrigare i beni, o per uso di edifìzi, eccettuato però da detti fondi lo caso coi cortili, aie o giardini alle medesime attinenti.
   « 623. Sarà a carico di chi domanda il passaggio di formare il necessario canale, senzacbè possa pretendere di far decorrere le sue acque nei canali già esistenti, e destinati al decorso di altre acque; potrà bensì il proprietario del fondo se sarà anebe proprietario di un canale in esso esistente e delle acque nel medesimo discorrenti, impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canaio medesimo, sempre cbè così possa praticarsi senza notabile pregiudizio di chi chiede il passaggio.
   « 624. Dovrà anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si ravviserà più conveniente e adattato alla località ed allo stato di detti canali ed acquedotti, purché non sia impedito, ritardato od accelerato, nè iu alcun modo alterato U corso ed il volume delle acque in quello defluenti.
   « 625. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare ^depu^
   bliebe, comprese le comunali, ovvero fiumi o torrenti, dovranno osservarsi le leggi e regolamenti speciali sulle strade ed acque.
   « 626. Quegli che vuol far passare le acque sul ondo altru deve
   giustificare che l'acqua di cui egli può disporre « .o»Pjjjj al quale è destinata, elio il passaggio che egli richiede avuto nga^ alle circostanze dei fondi vicini, al pendio, e altre condizioni per G. Devincenzi  Opere Complete. Voi. I.