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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   GIUSEPPE devincenzi
   114 ................................
   di cui spesso a nulla gioverebbe nè la libertà renduta alle acque colla determinazione delle loro qualità giuridiche uè
   dotta, corso e sbocco delle acque, sia il più conveniente, o sia per arrecare
   il minor danno possibile ai beni.
   « 6°7 Prima d'intraprendere la costruzione dell acquedotto, quegli che vuol condarre acqua per l'altrui fondo dee pagare il valore a cui saranno stati stimati i siti da occuparsi, senza deduzione dello imposte e degli altri carichi, che fossero inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei dauni immediati, compresi quelli provenienti dalla separazione in duo o più parti, o da altra deteriorazione del fondo
   da intersecarsi. # "
   « Ove la domanda del passaggio delle acque sia ristretta ad uu tempo non maggiore di anni nove, l'obbligazione di pagare il valore del sito occupato dal canale, col soprappiù del quinto, ed il danno proveniente dalla intersecazione e deteriorazione del fondo si restringerà alla sola metà, ma colTobbligo finito tale tempo, di rimettere le cose nel primiero loro stato. Qualora colui che ha domandato questo passaggio temporario volesse renderlo perpetuo non potrà pretendere d'imputare le 6omme pagate per la metà del valore del sito, e del danno doll'intersecazione e deteriorazione del fondo.
   « 628. Quegli che vorrà approfittare a termini dell'articolo 623 dell'offerta di far decorrere le suo acque in un canale altrui dovrà in proporzione dell'acqua clie vi immette, pagare nello stosso modo il valore dei siti occupati dal canale, e colla stessa proporzione rimborsare le spese occorse per la formazione del medesimo, oltre il pagamento dei maggiori siti che occorresse di occupare, e di tutte le altre spese, che il passaggio delle sue acque fosse per rendere necessarie.
   « 629. Ove colui che ha fatto un canale in fondo altrui voglia condurre per esso una maggiore quantità d'acqua non potrà immettervela, se non è riconosciuto che il canale ne è capace, e che non ne può venir danno al fondo serviente: qualora la necessità dell'introduzione di una maggior quantità d'acqua esiga la costruzione di nuove opere non potranno queste aver luogo se non è precedentemente determinata la natura e la qualità di tali opere, e pagata la somma dovuta pei siti da occuparsi, e pei danni, nel modo prescritto dall'art. 627.
   « 630. Le disposizioni stabilite negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso, in cui il possessore di un fondo paludoso intenda di bonificarlo o di prosciugarlo per mezzo di colmate, o mediante 1 escavazione di uno o più canali di scolo.
   « > e a piosciugamento del fondo paludoso insorgesse qualche opposizione per parte di chi avesse diritto all'acqua del fondo stesso, o proveniente o derivata dai medesimo, i Tribunali, decidendo, dovranno concilini» , vautaSgi<> della salubrità dell'aria e quello dell'agricoltura col riguardo ai diritti dell'opponente, e all'uso cl.e egli fa di quell'acqua.