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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   delle irrigazioni J u
   115
   questo diritto di passaggio per gli altrui fondi, cioè la fa,colla di fwre mediante indennità sul fondo alieno tutte le costrizioni
   << 633 Ove le aeque correnti a beneficio de' privati impedissero aloni delle possessioni contigue di poter visi trasferire, o di poter continuale l'irrigazione, o lo «colo dello acque, coloro che ne provano il vantaggio debbono costruire e mantenere i ponti od i loro accessi necessari e sufficienti per un comodo e sicuro transito; come pure debbono costruire o mantenere le botti sotterranee, i ponti-canali, o altre simili onere per la coni lunazione dell'irrigazione, o dello scolo, salva una convenzione od un legittimo possesso in contrario ».
   Come rilevasi dalle leggi superiormente poste, il diritto legale dell'acquedotto ò assai più libero ed estensivo nella legislazione lombarda che iu quella del Piemonte. L'acquedotto in Lombardia non trova alcuna eccezione nei t'ondi per cui deve passare, e può stabilirsi per qualunque siasi oggetto di agricoltura, o per attivazione di macchine ed opifìci idraulici (art. 52), quando per contrario nel Piemonte sono ora esclusi da questa servitù le case coi cortili, aje e giardini alle medesime attinenti, e par che non si possano stabilire le condotte di acqua che per irrigare i beni e per uso di edifizi (art. 622), e per le colmate o scoli de' fondi paludosi (art. 630). Sembra del pari che l'obbligo dell'art. 52 della legge lombarda dell'indennizzazione dei danni debba rendere più spedito lo stabilimento dell'acquedotto che il risarcimento anticipato dell'art. 627 della logge piemontese. L'incertezza del giudizio dei danni senz'alcuna limitazione par che debba rendere assai litigioso lo stabilimento di una condotta di acqua. Anche il disposto dell'art. 623 delle stesse leggi riguardante la comunanza nello condotte forse può vincolare la libertà dell'uso delle acque. Laonde pare che sarebbe da seguire a preferenza in queste parti la legge lombarda, che ha a suo favore la pratica di molti secoli; e che quanto all'eccezione dell'art. 622 delle leggi piemontesi per le case, cortili, aje e giardini sarebbe almeno da accettare la modificazione proposta dal nostro cav. Giovanetti nella sua ottima opera Du Régime des eaux, nella quale così
   modifica questa disposizione:
   « Les maisons, ainsi que les cours, aires et jardins qui en dépendent, sont exceptés de la disposition du précédent article. Toutefois les tribu-naux, s'il y a necessitò absolue pour une conduite importante, surtout s'il s'agit d'écouler l'eau d'un marais, peuvent accorder le passage, mème par les maisons, cours, aires et jardins; mais, au besoin, ils ordenneront que le canal soit recouvert aux frais du passant; ils mettront à la charge de celui-ci tout ouvrage nécessaire pour que les avantages réels que le propriétaire du fonds servant en retirait auparavant soient diminués aussi peu que possible, et ils fixeront, en sa faveur, une juste mdemnité pour tout dommage ou privation de jouissance qu'il devra subir ?). »
   *) Du Régime des eaux. Paris, Impr. Roy. 1844, p, 181 et 182.