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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   giuseppe det inc enei 116 ..........
   cessane per la presa delle acque, di cui si può disporre. H qual diritto per altro non è che una parte del diritto di acquedotto ed alle stesse norme di giustizia par che voglia andare soggetto,
   VII.
   1. Degnissimo di serie considerazioni nell'agricoltura irrigua è quanto riguarda gli scoli. Anzi non vi ha certo materia più grave di questa, nè di più difficili e spinose conseguenze. Da due lati principali si possono considerare gli scoli, o come semplici scarichi di acque superflue che diventerebbero nocive, o come oggetti utili, ossia gli scoli si possono riguardare o come servitù o come benefici. Nel primo caso rientrano in quella di passaggio, e non presentano alcuna difficoltà. Ma considerati dal lato della loro utilità ben la cosa è differente.
   2. E poiché gli scoli sono quelli che principalmente vincolano la libertà delle acque qui cade in acconcio di ricordare un principio importantissimo sopra ogni altro, cioè che fa mestieri che le acque giunte nelle mani del coltivatore acquistino la massima libertà possibile. Ogni restrizione alla libertà di disporne, ogni vincolo per utile che sembrar possa apparentemente non è che un tristo ostacolo al progresso dell' agricoltura irrigua e funestissime sono state sempre le conseguenze che se ne son vedute per ogni dove. Basta conoscere la Provincia di Mantova, per la prosperità della quale non è a dire quanto sia a desiderare una riforma in questa materia, per persuadersi dei danni che producono queste servitù.
   Nè solo le leggi dovrebbero sostenere per V avvenire questo principio della libertà delle acque, ma necessaria cosa sarebbe che, ovunque si rinvenissero così fatti vincoli, colla determinazione dei diritti di ciascuno, o in qualunque altro siasi modo, gli utenti avessero la facoltà di liberarsene.
   3. E per gli scoli par che dovrebbe stabilirsi che il possessore del fondo inferiore non potesse giammai reclamarli a meno che non vi fosse alcun titolo o prescrizione legittima a suo favore, e che ovunque si rinvenisse questa servitù