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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   delle irrigazioni J u
   altrimenti non dovrebbe riguardarsi in generale che come una servitù puramente condizionale in modo da non poter torre al possessore del fondo serviente la facoltà di usare delle acque a suo arbitrio, di mutare la coltura delle sue terre ed anche di cessarne l'irrigazione.
   Ben dice il Eomagnosi « che ninna legge, nè di natu rale, uè di positiva ragione potrebbe obbligare giammai verun proprietario ad assoggettare i propri fondi in grazia degli scoli altrui ad un trattamento agricolo, il quale essen zialiuente riescirebbe non solamente incomodo, ma disastroso, fatale, e distruttivo di ogni utile produzione » ').
   4. Sopra lo stesso principio della perfetta libertà di uso par che solamente si passa iscrivere nelle leggi l'altra servitù che troviamo nell'antica giurisprudenza d'Italia 2), e nel nuovo codice civile del Piemonte sull'abuso delle acque, cioè che qualunque proprietario o possessore (l'acque possa bensì servirsene a suo arbitrio od anche disporne a favore d'altri, ove non vi osti un titolo o la prescrizione: ma che dopo essersene servito non possa divertirle in modo, che si disperdano in pregiudizio di altri fondi, che fossero in caso di profittarne senza cagionare rigurgiti od alcun altro danno agli utenti superiori, e mediante un adequato correspettivo da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di una sorgente esistente nel fondo superiore, o di un'acqua introdottavi per concessione 3). Sicché questa dovrebbe esser del pari una servitù condizionale, cioè non dovrebbe mai torre per l'avvenire al possessore delle acque la facoltà di poterne disporre a suo piacimento in qualunque vogliasi altro modo. Nondimeno aggiungerò col Giovanetti che colui che lascia scorrere la sua acqua sopra i fondi altrui par che non possa pretenderne alcun pagamento ameno che alla dimanda di chi ne profitta egli non si obblighi di non sviare le acque sia per sempre, o per qualche determinato
   tempo 4).   . .
   5. Ben vi possono essere per altro delle convenzioni o
   i) Della Cond. delle AcqPar. I, lib. II, cap. V.
   Pecchius, TracL de Aquaed., lib. I, cap. 7.
   *) Sono le stesse parole dell'articolo 560 del codice piemontese.
   4) Op. cit., p. 189.