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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GIUSEPPE DEVINCENZI
   66
   dei possessi, come pur troppo ve ne sono, che vincolano oli scoli in modo daunevolissimo e che si oppongono al Ubero uso delle acque; ed allora non si può certo sorpassare i limiti delle convenzioni o dei possessi. Ma farebbe mestieri, come sopra dicea, che il proprietario dell'acqua gravata da questa o da altra simile servitù avesse sempre la facoltà di liberarla.
   Vili.
   Egli è sicuro che la legge, come qualunque altra proprietà, debba con provvedimenti civili difendere questa delle acque dalle indebite sottrazioni e guarentirne il possesso. Quindi è che fa d'uopo risolvere la questione se convenga stabilire pei nuovi cavamenti di sorgenti e di acquedotti una distanza legale, acciò non si sottraggano le acque di altrui proprietà, come si è fatto nell'antica giurisprudenza statutaria italiana e come vorrebbero il Komagnosi e moltissimi altri, o vero se sia meglio rimettersi al giudi/io dei periti e dei magistrati, come prescrivono le attuali legislazioni lombarda e piemontese.
   Par che nella pratica il primo sistema garentirebbe pacificamente i possessi, e torrebbe di mezzo moltissimi litigi e quella incertezza nell' operare, che è sempre un sommo male per l'agricoltura. E forse si otterrebbe la più utile norma di diritto se unitamente al principio delle distanze legali si stabilisse nei casi di grande utilità il principio delle compensazioni ogni qualvolta queste distanze non potessero serbarsi o con opere non potessero evitarsi i danni dell'altrui proprietào se serbandosi il danno che ne verrebbe sarebbe massimo e se le opere dovessero esser tali da tornar troppo gravose all'agricoltura sempre in paragone de9 danni che ne verrebbero ai possessori delle vicine acque.
   IX.
   Sembra che le disposizioni superiormente ricordate sieno sufficienti per stabilire i principi generali di una legislazione che vuol favorire i diritti dei privati possessori nel fatto delle irrigazioni. Ma oltre del pubblico vantaggio che deriva