delle irrigazioni J u
dalla prosperità dei sino-oli -
oasi ne' quali Pi,11,wrti " " 80,10 ^ ^
la prosperità di utta un a con
debba esser diohior,t« ,da' ,'ll(i 11 loro stabilimento
debba esser dichiarato opera di pubblica utilità, ed assimi-
lato alle pubbliche vie, ai canali di navigazioni, ed a Z
sin.glianti. Laonde le intraprese di irridine, allorché foss.ro
di tal natura, sia che si eseguissero da privati intra» Juicio
dallo Stato, par che dovrebbero godere di tutti i benefici dell'e-
spropnazione forzata a causa di pubblico vantaggio, tanto per
le terre da percorrere, che per le acque, acquedotti e potenze
idrauliche da espropriare. E così, come coll'acquedotto legale
si favorirebbe lo svolgimento dei privati interessi,'colla più.
larga via dell'espropriazione si verrebbe a provvedere più
direttamente alla pubblica utilità.
X.
Finalmente importantissima ricerca in materia dello irrigazioni sarebbe quella che stabilisse quali magistrati nell'ordine amministrativo dovessero prenderne cura, e quali dovessero essere i diversi procedimenti legali. Ma di queste cose non può ragionarsi in modo assoluto, e ciascuno Stato dovrà mirare a coordinar questo pubblico servizio cogli altri esistenti. Nondimeno quello che par certo si è che così per Vamministrazione come per la tutela delle acque una gradazione di giurisdizione sia necessaria per la maggior sicurezza dei diritti pubblici e privati, e per meglio facilitare ogni opera e procedimento. Sicché oltre del supremo Consiglio di amministrazione e tutela delle acque di uno Stato da dover risedere presso quel Ministero che comprende sotto di sè l'agricoltura, le industrie ed il commercio, par che così in ogni governo, dipartimento, delegazione o provincia, come in ogni minor circoscrizione territoriale dovrebbero esservi dei Magistrati e delle Delegazioni delle acque. E forse anche in questa parte sarebbe da seguire la legge italiana de' 20 aprile 1804, nella quale si prescrive, « i» ogni dipartimento dovervi essere un Magistrato di acque, i consigli generali nominarne i membri, il numero di questi non poter essere minore di cinque nè maggiore di nove, due membri dell'Amministrazione dipartitale formarne parte necessaria-