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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GIUSEPPE DEVINCENZI
   mente, presedervi il Prefetto ed assistervi un Consultore idraulico; ed in ogni minor circoscrizione dovervi essere ima speciale Delegazione composta dagli stessi possidenti » *). E queste Delegazioni, questi Magistrati ed il supremo Consiglio rappresenterebbero tre gradi di giurisdizione, fra i quali tutta V amministrazione e tutela delle acque esser potrebbe ripartita.
   XI.
   Oltre delle suddette parti, dirò come principali, una general legislazione delle irrigazioni vuol riguardare varie altre cose, ed in ispecie deve diffinire i diritti ed i doveri de' concedenti e de' concessionari e quelli degli utenti fra loro, e le norme che debbono conformarsi in difetto di convenzioni. Nè convien che trasandi la materia delle prescrizioni. Ma come in molte altre cose anche in queste par che meglio non si potrebbe fare che accettarsi ciò che trovasi prescritto nel nuovo codice del Piemonte 2).
   *) Legge relativa alle spese dei lavori, ed all'amministrazione delle acque pubbliche, art. 24 e 25.
   *) Leggesi in questo codice:
   « 632. Quelli che hanno diritto di estrarne e derivare le acque da liumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, debbono sempre avvertire di non pregiudicarsi vicendevolmente tra i superiori e gl'inferiori collo stagnamento, o colla rigurgitazione o diversione delle medesime acque: quelli che vi avranno dato luogo, soggiaceranno al risarcimento dei danni, oltre le pene che potessero essere stabilite dai regolamenti di polizia rurale.
   « 644. Il diritto alla presa di acqua continua sussiste in ogni istante.
   « 645. Tale diritto sussiste per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua iemale dall'equinozio di autunno a quello di primavera; e per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti, pei tempi convenuti, o posseduti.
   « La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al gì»1'" no ed alla notte naturale.
   « L'uso delle acque ne' giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui fu convenuto, od ha cominciato a possedersi.
   « 646. Nelle distribuzioni tornarie il tempo che impiega l'acqua a recarsi alla bocca di derivazione dell'utente, a cui compete la ragione di prender l'acqua si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene all'utente di cui cessa il torno.
   * 647. Ne' canali soggetti a distribuzioni tornarie le acque sorgenti «