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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GIUSEPPE DEVINCENZI
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   diue di diritti, è necessario che stabilisca eziandio nel codice delle pene una corrispondente guarentigia per essi
   testimoni e periti abbiansi a sentire, e quali interrogazioni debbano loro essere fatte.
   « 14. I testimoni ed i periti, non prestano giuramento, ma viene loro fatta l'espressa ammonizione, che con false asserzioni, ovvero celando la verità si renderebbero responsabili e sarebbero sottoposti a castigo. Iu questa procedura non è ammesso verun giuramento delle parti.
   « 15. Chiusi gli atti, viene tosto, e se fia possibile ancora nel medesimo giorno, emanata la decisione mediante uu decreto che contiene anche i motivi, e che s'intima senza indugio ad ambe le parti. Ladec isione somministra una norma meramente provvisionale per l'ultimo possesso di fatto, ovvero pronuncia giusta la legge un divieto o l'obbligo di dar cauzione; essa non impedisce a veruna delle parti di esercitare nella via ordinaria, come fu disposto all'articolo 5, un prevalente diritto al possesso e le azioni che ne derivano.
   « 16. Il ricorso al giudice superiore è permesso solamente contro l'accennato decreto definitivo, e non si ammette contro i provvedimenti e le disposizioni interinali dati nel corso della procedura, contro i quali è riservato a ciascheduna delle parti d'insinuare il gravame dopo il decreto definitivo unitamente al ricorso. Sono esclusi tutti gli altri rimedi dolla legge, ed in particolare la restituzione in intiero.
   « 17. Questo ricorso si presenta in iscritto al giudice di prima istanza, ovvero si detta verbalmente a protocollo entro otto giorni continui; passato questo termine viene rigettato ex-officio. Se il ricorso è insinuato entro il termine, la Pretura trasmette tostamente al Tribunale d'appello tutti gli atti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali degli accessi e perizie, e degli esami dei testimoni, qualora le parti non gli abbiano prodotti in copia.
   « 18. Si accorda senza indugio alla parte vittoriosa l'esecuzione dui decreto di prima istanza, anche avanti la scadenza del termino pel ricorso, e senza riguardo al ricorso ebe si fosse realmente insinuato. Dipondo dalla prudenza del giudice di prima istanza il determinare se, pendendo il ricorso al giudice superiore, i provvedimenti e le disposizioni interinali emanate nell'atto di dar corso alla petizione o durante la procedura debbano tosto cessare, ovvero continuare fino a che il decreto sia passato in giudicato.
   « 19. Se dagli atti multano indizi di grave trasgressione di polizia o di delitto, il giudice eseguisce lo prescrizioni del Colice penale; e riguardo all'oggetto della controversia, in quanto appartiene alla giurisdizione civile, procede nel tempo medesimo incessantemente secondo le regole pi* sopra stabilite. »
   1) Gli articoli speciali del nuovo codice penale piemontese so*0 1
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