delle irrigazioni J u
12.5
E qui facendo fine non posso cessar dal f piaccia agli ottimi Principi che ci xovernlTj0*- PerC'h'; i loro animi verso questa importantissima parte economia, acciò la nostra agricoltura, fonf^/S nostre ricchezze, possa rendere sempre più aoLnT" -f , quest'italiana ^miglia, che negli UJSl sC, ari* '
tamenti commerciali par che la Divina Provvidenza desini novellamente a più glorioso e lieto avvenire.
« 733. Chi avrà seaz'alcun titolo, estratto o fatto estrarre (la qualsivoglia cavo, fiuuie, torrente, rivo,, fonte, canale od acquedotto, acqua a lui non dovuta, o l'avrà divertita in qualunque uso;
« Chi per tale oggetto romperà o farà rompere dighe o paratoie, e simili manufatti esistenti lungo qualunque fiume, torrente, cavo, rivo, fonte canale od acquedotto;
« Chi porrà ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri
possono avere su queste acque;
« Chi infine sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto o
ne turberà il legittimo altrui possesso; .
« Sarà punito col carcere estensibile ad un anno e con multa sino a
lire cinquecento. . ,
« Le sudette pene possono anche essere inflitte che
« 734. Sono puniti come colpevoli di usurpazione d. ¦.eque quel ^e avendo diritto di estrarne od usarne abbiano dolosamentefatto ^ruire bocche, paratoie e condotti in una forma diversa da quella stabilita,
una capacità eocedente la misura dei loro diritti. »