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ne' giudizi penali, non mancarono degli oppositori ad essa, anche in Francia dove adottossi; e se mal non mi ricordo, il signor Bou-cher d'Argis riunì in un suo libro varie objezioni, dello quali la più grave era quella di distogliere molti dal presentarsi come testimoni. Ma perchè non si presenterebbero? Pel timore dei coni plici, o degli amici dell'accusato? Ma esso è più forte nella testi monianza segreta, a meno che non si volessero abolir pure gli atti di affronto e la difesa. Dal timore di fare una parte odiosa? Ma per questo basta togliere all'amministrazione della giustizia quel che essa ha veramente di odioso, e formare lo spirito pubblico per ritrovarlo in tutte le circostanze, ed in tutte le persone. Dalla repugnanza che han molti di comparire in pubblico? Ma questo dipende dall'abitudine, salvo sempre l'eccezione da farsi per le femmine che non dovrebbero essere chiamate che per necessità, attesa la loro sensibilità resa maggiore dall'educazione, e dalle convenienze sociali. Dal timore di esporsi alle domande capricciose, ai sarcasmi, alle invettive de' rei, o de' loro difensori? Ma questo abuso non ha luogo quando i magistrati sentono tutta l'importanza dei loro doveri; quando saranno giusti senza durezza, fermi senza ostilità. Per altro questo nulla prova contro la pubblicità; ed un testimone ingiustamente attaccato troverebbe nel pubblico un abile difensore, ed un giudice imparziale. Forse ricuserebbero i testimoni per una non proporzionata indennità specialmente nei tempi dei lavori campestri? Ma qual è il lavoratore che guadagna più di tre carlini al giorno? E non vediamo correre in tutti i tempi i testimoni alle pubbliche discussioni per ottener questa somma? Del resto il proporzionar meglio l'indennità ad essi dovuta è un affare di poco momento, e non ri sguarda che l'economia della giustizia.
Ma tu mi richiami, mio valorosissimo amico, all'altra parte de' timori suscitati dal tuo corrispondente, vale a dire, di non a-bolirsi la pubblica discussione, ma restringersi ai soli misfatti capitali. Noi ignoriamo nella nuova legge penale questa distinzione, ina secondo l'antecedente Codice non si ridurrebbero che a due specie, a quelli cioè meritevoli della pena dell'ergastolo e della