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Opere Complete
Volume Primo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1912, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   note ed aggiunte
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   morte. Pur facciamo a novatori che volessero riserbarla ptire alte pene del primo, secondo, terzo e quarto grado di ferri, e eh* perciò! Non valeranno altrettanto por loro intensità la pena della reclusione sino a dieci anni; della rilegazione non minore di sh nò maggiore di dieci anni; e quell'esilio perpetuo che deve soffocare nel cuore umano le più caro affezioni della natura, i più dolci legami della società; e quell'esilio temporaneo, che può dorare sino a venti anni? E la pena stessa della prigionia non arrecherà la massima afflizione all'uomo di onore falsamente accusato, da compri testimoni convinto, e dall'ignoranza del giudice condannato? No, mio buon amico, non è il riguardo alla pena, che deve farci desiderare la pubblica discussione, ma il riguardo alla verità de' giudizi], che difficilmente può trovarsi senza questo validissimo aiuto; e, tolta la verità suddetta, ogni pena per minima che sia, è capitale, percliè ingiusta; ogni giudice un carnefice, se non della vita, almeno dell'onore e della libertà d'un condannato; ogni società odiosa, perchè mancante al suo fine di assicurare la pubblica e privata tranquillità, e non si paleserebbe che come uno spaventevole brigantaggio, in cui l'innocenza e la verità senza difesa sarebbero in preda all'errore ed all'impostura.
   Ma le spese per questi pubblici gindizii sono eccessive e formano un carico non indifferente per la finanza. Ecco l'ultimo rifugio degli oppositori, i quali non veggono che le spese, quando siano, non che necessarie, ma utili sono sofferte con rassegnazione, se non con piacere. Se si calcolano le spese tutte dell'amministrazione della giustizia, cominciando dal Ministro che vi presiede, sino all'ultimo impiegato, la minima parte certamente è quella che viene assorbita dalle pubbliche discussioni. Pur vi sarebbe un mezzo come minorarle di due terzi colla istituzione de' tribunali vivili distrettuali, e dandosi ad essi una parte di giustizia penale (lai misfatti punibili colla reclusione in poi, coll'appello delle cause correzionali; e stabilendo le Corti di Assise per i misfatti maggiori. Ma questi sono sogni d'infermo, tu mi dirai amico mio, e tali, li credo ancor io presentemente; ma vò sperare che se vi si riflettesse da coloro che sono così vicini al trono per proporre o