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« ART. 10.
« Strade nazionali son quelle che costituiscono la rete « principale e più vasta del sistema stradale del Begno per « render possibili le reti delle strade provinciali e comunali.
« Le strade nazionali dovranno esser ripartite fra le « varie provincie, possibilmente, iu proporzione del terri-« torio ».
B) Delle strade comunali.
L'articolo 40 del progetto è così redatto:
« Le spese incumbenti ai Comuni per le opere stradali saranno sostenute colle reudite de' Comuni medesimi, o colle imposte di cui essi possouo caricarsi a norma di legge.
« Quando però trattisi di apertura di nuove strade, o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei Comuni, è fatta facoltà ai Consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i Comuui in grado di sostenerla.
« I pedaggi però nou potranno essere che teniporari e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i Comuni delle spese sostenute per l'opera a prò della quale essi pedaggi sono applicati.
« Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i Comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.
« La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe, non avranno effetto senza l'approvazione del Consiglio provinciale e l'omologazione del Prefetto ».
A questo articolo io sostituirei i seguenti:
« AUT. 40.
« Le spese di queste strade saranno sostenute colle « rendite e colle imposte generali de' Comuni, colla pre-* stazione di opere in natura, con imposte speciali, che « potranno stabilirsi sulle proprietà comprese nelle zone « laterali alle strade, coi pedaggi, col concorso de' fondi