« Art. 42.
« Le proprietà situate uelle zone laterali alla strada « da sistemare nou potranno essere caricate oltre il terzo
« della spesa dell'opera.
« Concorrendovi l'assenso di coloro che pagano più « della metà della tassa prediale delle proprietà comprese « nelle zone, questo contributo potrà essere portato sino « alla metà.
« I Consigli comunali fisseranno queste tasse, e deter-« mineranno le zone, le quali dovranno comprendere sola-« mente i territori che possono avvantaggiarsi della siste-« inazione delle strade, ed in ogni caso mai dovranno essere « estese al di là di tre chilometri dall'asse stradale.
« Le zone, a ragione della distanza dall'asse stradale, « saranno divise in varie classi, e differentemente tassate « secondo l'utilità che riceveranno dall'opera.
« Le terre comprese in ciascuna zona saranno tassate « proporzionatamente alla loro estensione.
« Le terre incolte e di minor valore saranno esenti « dalla tassa.
« La massima tassa non potrà eccedere centesimi cin-« quanta all'anno per ogni ettaro; e non potrà durare al « di là di quel numero di anni necessario per pagare gl'in-« teressi e l'ammortizzazione del capitale impiegato pel contributo colla costruzione delle strade.
« Ogni contribuente può esentarsi dalla tassa annuale, « pagando il relativo capitale, che se ne otterrebbe.
« Se le zone comprenderanno altri Comuni, questi o « potranno unirsi in consorzio, o dovranno imporre, secondo « la tassa approvata dal Prefetto, le proprietà comprese « nelle zone l) ».
taggiarci di questa imposta nello condizioni in cui si trovano le nostre «Danze pubbliche e comunali. Sopprimerla, come propone la Commissione,
sarebbe una vera sventura per tutti quei Comuni che non hanno strade.
') Coloro che vi hanno maggior interesse debbono principalmente concorrere alla costruzione delle strade. Quanto più l'interesse del corpo morale scende nell'individuo è maggiormente sentito. Non può revocarsi in dubbio il grande accrescimento di valore, che la sistemazione d'una