necessità dille strade
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sement de toutes les forma li té» tracées par la loi dn 7 jnil let 1833, eu vue de travaux bien plus importante ») ».
Ciò che riguarda occupazione eli terre per strade rivesta, secondo l'espressione del Romagnosi, più il carattere di pub blica necessità che di pubblica utilità; e può considerarsi piuf-tosto come una servitù stabilita o, per dire meglio, riconosciuta dalla legge sopra tutto il territorio dello Stato (massime ponendo mente all'art. 650 C. C. francese, copiato, credo, da tutti i Codici Civili italiani), che una vera espropriazione, che debba essere iu ogni singolo easo dichiarato sia dal potere legislativo, sia dall'autorità regia. Chi può mai rifiutare una strada ad una popolazione che intende costruirsela? Chi inai potrebbe contestarne l'utilità?
E tanto più strauo sarebbe di non ammettere (juesto principio, ammesso altrove in Italia, ove la proprietà della terra, più che altrove, è stata sempre considerata soggetta ad alcuni vincoli a causa di pubblica utilità. In un paese, ove ab antico abbiamo la servitù dell'acquedotto, ove possiamo liberamente condurre le acque a traverso dei campi altrui; non sarebbe inconsistente che delle intere popolazioni per aprirsi una via, o per allargare e rettificare un vecchio sentiero avessero d'uopo di una legge speciale o di un Decreto del Principe?
Nel progetto di legge sulle opere pubbliche, di cui sopra abbiamo ragionato, all'art. 208 si è applicato il principio della servitù coattiva dell'acquedotto alle strade ferrate private. Or non si potrebbe a maggior ragione ammettere questo principio di servitù coattiva nel fatto delle strade? Sarà egli maggiore il diritto dei pochi che dei molti, anzi dell'universale?
Io per me sarei inchinato a seguire la legislazione inglese; metterei tutte le strade, eccetto le ferrovie, a cagione dell'importanza dell'indennità, nelle medesime condizioni, e lascierei alle autorità locali e più interessate la dichiarazione della pubblica utilità, rimandando le contestazioni, massime delle indennità, al potere giudiziario. Applicherei a tutte
') L Homberg, Guide d4$ Expr.pour cau. d'util. Paris. 1341: p. 124 5