necessitą delle stride
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« Art. 2.
« Quando un Comune o un consorzio di Comuni, rico-« noscerą il bisogno di ampliare o rettificare una strada « o di aprirne una nuova, farą compilare un progetto par-« ti cola rizzato de' lavori, che conterrą la designazione e « valutazione parziale di ciascuna proprietą da espropriare, « tanto per stabilirvi la strada, per estrarne o depositarvi « i materiali, coi nomi de' rispettivi proprietari e colle in-« dennitą, che si offre a ciascuno.
« Art. 3.
« Questo progetto sarą depositato, perchč ciascuno pos-« sa prenderne conoscenza, per dieci giorni continui, uel-« l'ufficio del Comune, ove sono situate le proprietą da « espropriare; e se ne darą pubblico avviso dal Sindaco, in-« dicandosene lo scopo.
« Eguale avviso sarą durante i dieci giorni inserito per « tre volte nel giornale della Provincia, ove si pubblicano « gli Atti del Governo.
« Se la strada percorrerą pił Comuni, il deposito sarą « fatto in quel Coniuue, ove vi saranno maggiori proprietą « da espropriare; e tutti i Sindaci contemporaneamente « faranno ne' loro Comuni il pubblico avviso.
« ART. 4.
« Nei cinque giorni consecutivi, ciascun interessato « potrą fare i suoi richiami presso i Consigli di quei Co-« mimi, ove sono situate le proprietą.
« I Cousigli delibereranno su questi richiami.
« Art. 5.
« Il Sindaco trasmetterą al Prefetto la deliberazione « del Consiglio per l'allargamento, rettificazioue o costru-« zione della strada; il progetto compilato; gli atti del « deposito e degli avvisi; i richiami, ove ve ne sieno, « colle rispettive deliberazioni del Consiglio; le trausa-« zioui fatte co' proprietari per le indennitą, se avessero « avuto luogo; e richiederą la dichiarazione di pubblica « utilitą e l'approvazione del piano di esecuzione.