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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   giuseppe dey1ncenzi
   « Ove vi sieno più Comuni interessati, il Sindaco del Comune, che ha preso l'iniziativa, raccoglierà tutti gli atti e li trasmetterà al Prefetto.
   « Aut. 6.
   « Se vi sarà richiami per le indennità, il Prefetto prima di dare la sua approvazione farà un elenco de' proprietari nou couseuzienti, e fra i dieci giorni dei ricevuti atti lo trasmetterà coi documenti relativi al Presidente del Tribunale circondariale, ove sono situate le proprietà, annunziandolo al Sindaco, che ne avviserà tutti i proprietari.
   « Fra i dieci giorni dall'avviso del Sindaco i proprietari avranno il diritto di nominare uu perito, ed il Comune ne nominerà un altro dandone avviso al Presidente del Tribunale, il quale fra sei giorni ordinerà ai periti di valutare le proprietà da occupare, e designerà il tempo entro il quale debba essergli presentata la perizia. In caso di disaccordo dei periti, fra sei giorni dalla presentazione delle perizie, il Presidente ne nominerà un terzo colle stesse prescrizioni per definire la questione.
   « Se alcuna delle parti non nominasse i primi periti, il Presidente, elasso il termine, fra tre giorni il nominerà di ufficio.
   « Nella perizia per le occupazioni temporanee per l'estrazione e pel deposito de' materiali si seguirà le norme dell'articolo 6(>.
   « Col l'ordinanza, con cui omologherà la perizia, che sarà fatta fra i dieci giorni dalla presentazione della medesima, il Presidente provvederà alle spese, che dovranno rimanere a carico di chi offriva un'ingiusta indennità, o di chi ne rifiutava una giusta.
   « Art. 7.
   « Il Prefetto, ricevuta l'ordinanza dal Presidente, fra dieci giorni dichiarerà la pubblica utilità, ed approverà il piano di esecuzione.