delle reti ferroviarie 59
DEVINCENZI. A me pare che sia tnìUmmo il dichia-rare ni che consista la variazione che desideriamo introdurre nell'articolo quinto. Dopoché l'avrò spiegata potrà la Camera decidere se sia necessario o no di far stampare l'emendamento, e rinviarlo alla Commissione.
L'articolo quinto stabilisce un consorzio di alcune provincie per farle concorrere alla costruzione di alcune linee Le provincie di Napoli, di Foggia, di Benevento e di Campobasso, quando era ancora dubbio quali linee di strade ferrate fossero da fare, credendo che non si dovessero abbandonare qnelle già decretate, fecero alcune offerte a vantaggio di alcune altre linee, che per gravi interessi locali desideravano di avere.
D'altra banda vi sono altre provincie, le quali secondo l'articolo dovrebbero far parte di questo consorzio, e che non hanno mai fatto alcuna offerta, come sarebbe per esempio quelle dei tre Abruzzi.
Quest'articolo 5 poi nou solo potrebbe dar luogo a molte contestazioni, ma in certo qual modo potrebbe sollevare una questione di principii di molta importanza. Certa cosa è che tutte le linee principali di strade ferrate, tutte le linee arteriali sono state costrutte per ogni dove dallo Stato, o da società con sussidi dello Stato, senza alcun con corso delle provincie e de' comuni. Ed io credo che noi non dobbiamo per verini modo dipartirci da questo principio, che deriva dalla natura stessa delle cose. Ci sono alcune strade, le quali sono d'interesse generale dello Stato, ed altre che sono d'interesse locale. Le strade che sono di un interesse generale debbono essere costrutte a spese dello Stato; quelle che hanno uu interesse locale bisogna che sieno costrutte dagl'interessali locali. Certo se noi volessimo ora fare un'eccezione a questa norma faremmo cosa che potrebbe essere considerata odiosa, facendo concorrere alcune Provincie ed alcuni comuni alla costruzione delle strade principali. A questa natura di strade altre provincie dello Stato non hauuo punto concorso; nè so per qual via ora noi ci metteremmo. Inoltre è da considerare se alcuno nou potesse ragionevolmente dubitare che con questa disposizione noi