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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   del museo industriale
   della Giunta centrale. Solo guardando alla qualità ed importanza del tema eletto, l'esaminatore ha già un criterio per giudicare delia tempra dell'allievo, cioè se si attiene al più facile o se si affronta col più arduo. Moltiplicò dei temi ed identità di essi per tutti gli istituti, furono adunque le massime adottate dalla Giunta per regolare il nuovo esame.
   Una delle proposte fatte dal Consiglio dell'istruzione tecnica riguardava il conferimento dei premi, tanto agli allievi che si fossero segnalati in modo speciale, quanto ai professori il cui insegnamento avesse dati buoni frutti. Ogni maniera di incoraggiamento sì per la gioventù che mostra particolare zelo ed attitudine per lo studio, sì per il corpo insegnante, il cui sapere e le fatiche sono generalmente poco compensate, doveva trovar favore presso la Giunta. Si stabilì pertanto, coll'art. XXI del Regolamento, che i giovani, i quali avranno superato con lode l'esame di licenza, saranno ammessi a concorrere ad alcuui premi: e del pari saranno assegnati premi a quei professori il cui insegnamento, dal profitto ottenuto, sarà giudicato ottimo.
   Se uon che, quanto riesce facile indicare i giovani, i quali, oltre al riuscire vittoriosi, riportarono particolare lode in tutte le prove, tanto toma malagevole aggiudicare premi ai maestri, dovendosi il criterio unicamente desumere dal profìtto di un giovane, alla cui istruzione hanno cooperato parecchi insegnanti; non parendo senza inconvenienti il determinare che i vari maestri, i quali insegnano in una particolare sezione, si facciano mallevadori vicendevolmente del loro insegnamento. Quindi la Giunta stette paga a proporre a V. E. i giovani che reputò degni di premio, lasciando che il Ministero dettasse esso stesso le norme speciali, secondo cui debbono conferirsi i premi ai professori.
   Rimanevano quindi a fissarsi le attribuzioni dei Com-in issa ri, i quali, secondo l'art, 3.° del decreto 9 febbraio 1*68, debbono rappresentare la Giunta centrale presso le Commissioni locali d'esame. Siccome queste Commissioni si suddividono in due sezioni, l'ima per la parte letteraria e 1 altra l>«r la parte tecnica, si elessero in quasi tutte le sedi ui