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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Ji8
   Col decrelo del di 12 gennajo 1807 nè anche furono falle innovazioni all' amico sistema.
   Ciò che merita più attenzione si è la legge del 19 maggio 1811, colla quale fu sanzionalo , che dovesse aver luogo nel Regno il sistema monetario già adottato in Francia. In conseguenza fu stabilita per unità monetaria la lira , ossia nuovo tari, del peso di cinque grammi di argento puro , al titolo di nove decimi di fino.
   Furono coniale due monete d' oro 1' una di quaranta lire , e 1' altra di venti . Le prime erano al taglio di cento cinquantacinque per chilogramma , c le seconde di set-tantaselle e mezzo.
   Le monete di argento furono : un quarto di lira, mezza lira, tre quarti di lira, una lira, due lire, cinque lire che prendeva anche il nome di scudo o nuovo ducato .
   In fine le monete di rame puro furono : un centesimo del peso di due grammi, due centesimi , tre centesimi, dieci centesimi.
   11 popolo però non poteva assuefarsi al novello sistema incontrando continuamente ostacoli a ragguagliare la vecchia colla nuova moneta , talché quel Governo fu obbligato di rivocarlo nel 1814 con altra legge de' 18 agosto, ordinando, clic avesse luogo 1' antico sistema.
   Fu benanche stabilito , che il titolo delle monete d' oro dovesse essere ragguaglialo in modo che ciascuna moneta contenesse nel valor nominale d' ogni ducato la qualità di ventisette acini c Gyà millesimi di lega, ciò che formava un peso totale di 3o acini c millesi-
   mi al titolo di ventuno carati e cinque oliavi , ossiano    Per le monete di argento venne disposto, che fossero coniate secondo il titolo ed il peso determinato dalle prammatiche del Regno.
   Per la moneta di rame fu ordinato clic dovesse essere coniata di materia pura, e che ogni grano avesse il peso di nove trappesi. — Per effetto di questa legge il grano ebbe 1' islesso corso , che aveva prima dell' ultimo sistema, c venne consideralo come la centesima parie di un ducato , siccome anche fu stabilito , che nei conleggi fosse diviso in dieci parti eguali , ciascuna delle quali seguitasse a chiamarsi cavallo o callo.
   In questo stato eran le cose quando il legittimo Re