Furono sempre promossi dai principi per materie su cui non si estendono le loro facoltà, prendendo l'aspetto di domanda, anzichè d'esigenza; e la santa sede li sanzionò per gravi motivi, quali il libero esercizio della religione cattolica o della giurisdizione episcopale; la libera comunicazione dei fedeli col papa; l'uso dei beni; l'osservanza della disciplina ecclesiastica; la nomina de' vescovi, attribuita ai capitoli o ai principi; la cognizione delle cause ecclesiastiche e l'appello alla santa sede; l'incolumità della fede e dei costumi de' Cattolici viventi fra eterodossi, o simili intenti.
Roma li considerò come liberalità de' pontefici e dovere de' principi: questi riconoscendo l'indipendenza dell'autorità ecclesiastica, quelli dando concessioni per quiete delle coscienze. Non sarebbero patti bilaterali, giacchè la Chiesa riservasi il diritto di interpretare, modificare, abrogare: pure seguono la natura degli altri contratti quanto alla durata e alla soluzione.
Ma oggi, che la Riforma s'è innestata sulla ragion di Stato, una politica, sterminatrice d'ogni personalità giuridica, cassa arbitrariamente gli accordi colla Chiesa, e la vuole segregata affatto dallo Stato, protetta coll'ignorarla, in effetto perseguitata, spoglia della proprietà, dell'associazione, dell'insegnamento, e ridotta alle serene contemplazioni e a giaculatorie. Questa eresia sociale nel linguaggio nuovo adombrasi col nome di Chiesa libera, e serve alle volubili opinioni delle maggioranze politiche: anzichè accettare qual è naturalmente il dualismo umano di anima e corpo, per cui la società, attraverso alle cose mortali, pellegrina verso le eterne.
DISCORSO XLV
ERETICI NEL VENETO. ACCADEMIA DI VICENZA.
FRANCESCO NEGRI. GIROLAMO ZANCHI. ALTRI.
Fin dal 1248 Venezia avea stabilito si punissero quelli che un concilio di prelati sentenziasse d'empietà; e nella promission ducale di Marino Morosini nel 1249, per la prima volta si legge: Ad honorem Dei et sacrosanctæ matris Ecclesiæ et robur et defensionem fidei catholicæ, studiosi erimus, cum consilio nostrorum consiliariorum vel majoris partis, quod probi et discreti et catholici viri eligantur et constituantur super inquirendis in Veneciis.
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