E di tempo in tempo ne avvisarete tutto quello che occorrerà, perchè non vi mancheremo d'ogni ajuto e favore, secondo la formola della promozione nostra ecc.».
Il 21 ottobre 1548 fu presa questa parte, cioè determinazione nel Consiglio dei Dieci:
«In esecution della Promission del serenissimo principe nostro e del capitular di conseglieri, furono da Sua Serenità con il consenso loro deputati tre delli primarj nobili nostri ad inquirir e accettar denunzie contra eretici in questa città e ducato solamente. I quali essendosi ridutti insieme con l'auditor del reverendissimo legato e con l'inquisitor tre fiate alla settimana dal mese di aprile 1547 in qua, hanno fatto quel buon frutto che a cadauno è noto. Imperochè sono cessate le conventicule che prima si facevano in diversi luoghi publici e privati di questa città, e molti immersi in tale diabolica pravità si sono abjurati publicamente; la qual bona opera quando si facesse nelle altre città del Stato nostro, nelle quali vi regna questa detestanda setta, si come da diversi Rettori nostri per molti casi d'importanzia siamo stati ricercati a fare, e anco dal reverendissimo legato apostolico, non ha alcuno che non conosca quanto si faria cosa grata all'onnipotente Dio e Signor nostro Jesù Cristo, però,
«L'anderà parte, che la deliberazion di questo Consiglio del 21 marzo 1521 in materia de strigoni e heretici, sia, quanto spetta ad eretici della fede catolica e di sacramenti della santa Chiesa, riformata, e da novo sia dechiarito che si abbi ad osservar quanto si osserva in questa nostra città, cioè:
«Che li rettori delle infrascritte città, debbano primamente far elezione de dui dottori, over persone intelligenti, catoliche e di bona vita, e poi ridursi in qualche loco commodo con il reverendo vescovo over suffraganeo o vicario suo, e con il venerando inquisitor, e tutti insieme inquirir et accettar denunzie contra cadaun eretico sottoposto alla città, alle castelle e a tutta la diocese sua; assistendo continuamente li rettori e li dui per loro ut sopra eletti al accettar delle querele e alla formazione di processi e non altramente, prestando il consiglio e favor suo fino alla compita formazione di essi: e che per i ditti reverendi ecclesiastici siano fatte le sentenzie contra quelli che sarano conosciuti rei secondo il tenor di sacri Canoni.
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