Il secolo nostro men che mai ha diritto di meravigliarsi se intitolavansi liberali quei che fiancheggiavano l'assolutismo dei re, e che trovavano favore principalmente dai principi austriaci di Lombardia e di Toscana. Tali erano in generale i legulej per abitudine antica, i magistrati per desiderio di soperchiare; il bel mondo per ispasso. A gloria d'essi austriaci mancava che anche i vescovi contrafacessero al papa, e in fatto al congresso di Ems i prelati di Germania, sotto la presidenza dei principi elettori del Reno e del primate di Salisburgo, auspice Giuseppe II, clamorosamente contrastarono di giurisdizioni con Pio VI. Volle imitarli l'Italia.
La vicinanza della Toscana agli Stati Pontificj avea moltiplicato i punti di contatto, e in conseguenza di conflitto fra i due Governi; e il liberalismo di que' ministri si pompeggiava nel sottrarre facoltà a Roma per arrogarle ai principi. Fin il debole Gian Gastone, ultimo de' Medici, avea proibito all'arcivescovo Martelli di pubblicare il sinodo diocesano, e intimavagli che «non può ingerirsi che nel mero spirituale, e non vogliamo proceda contro i laici con pene temporali, per qualunque titolo potesse allegare». Francesco di Lorena, ispirato da Giulio Ruccellaj541 capo della giurisdizione e avversissimo alle pretensioni ecclesiastiche, limitò gli acquisti delle manimorte, tolse al sant'Uffizio la censura dei libri, e ne' processi gli aggiunse due assessori.
Pure al nunzio competevano sempre la giurisdizione ecclesiastica, il conceder alcune indulgenze e dispense per peccati occulti o casi riservati e per mangiare grasso, il commutare voti, legittimare spurj, vendere o livellare beni ecclesiastici, ed altri attributi che pareano incomportabili colle nuove idee del potere principesco. Pietro Leopoldo, aspirando alle lodi dei Giansenisti e de' filosofi, tolse ad imitare suo fratello Giuseppe II, il cui distintivo fu l'avversione al clero542: sicchè pose la mano negli ordinamenti della Chiesa con ruvidezza e dispregio; cassò il tribunale di nunziatura e l'immunità de' beni ecclesiastici, gli asili, il mendicare; abolì duemilacinquecento confraternite, tutti gli eremi e molte fraterie, tra cui, con comune dispiacere, i Barnabiti, che applicavansi all'istruzione con gran soddisfazione de' genitori; limitò le monacazioni; vietò i pellegrinaggi e qualunque pubblica devozione non autorata dal Governo, e le esteriorità nelle esequie, e il pubblicare le censure contro chi mancasse al precetto pasquale; modificò le curie vescovili; dispose del patrimonio delle chiese; mutò destinazione a pii lasciti, ne vendè i beni, restrinse le parrocchie, istituì un'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, preseduta dal Ricci, al quale pure concesse alcuni conventi, di cui avea soppressi i monaci; regolò le dispense matrimoniali, l'età della monacazione, e i voti e la clausura; ai parroci, eletti tutti per concorso e con una stabile congrua, i vescovi comunicassero le facoltà de' casi riservati; i vicarj generali dovessero ogni tre anni approvarsi dal principe; nessun decreto valesse senza l'exequatur governativo; ne' dubbj come ne' bisogni i vescovi si volgessero a lui, tutto disposto ad esaudirli, ma non prendessero mai ingerenza nel governo.
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